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Regolamento taxi Catania: licenza, tariffe, caratteristiche

Regolamento taxi Catania

Regolamento taxi Catania
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Comune di Catania

Taxi Catania
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Art. 1 del Regolamento taxi Catania – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio pubblico da piazza con autovettura (taxi), nell’ambito del territorio del Comune di Catania è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
Per servizio pubblico da piazza si intende quello che viene effettuato direttamente da persone titolari di apposita licenza rilasciata dal Comune e viene esercitato con autovetture munite di carta di circolazione per tale servizio, conformi alle norme di legge.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per l’esercizio di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge e con le disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 2 del Regolamento taxi Catania – DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Il Consiglio comunale detta prescrizioni per quanto concerne il numero delle autovetture da adibirsi al servizio, nonché le caratteristiche di esse meglio rispondenti alle esigenze del servizio stesso, sentito il parere consultivo delle organizzazioni di categoria, che deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene richiesto; trascorso tale termine il parere s’intende acquisito in senso favorevole.
Le prescrizioni di cui sopra sono adottate con deliberazione del Consiglio comunale e sottoposte all’approvazione dell’Assessorato regionale ai Trasporti.

Art. 3 del Regolamento taxi Catania – LUOGO DI STAZIONAMENTO

Il Sindaco e l’Assessore del Settore Commercio, sentito il parere delle organizzazioni di categoria o sindacali, che deve essere reso nei termini di cui all’articolo precedente, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio.
Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione.
La scelta dei posteggi, nei luoghi a ciò destinati, è libera ai concessionari, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
Tuttavia gli incaricati della sorveglianza del servizio, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico e di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni.

Art. 4 del Regolamento taxi Catania – STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE
In ogni luogo di stazionamento le autovetture debbono prendere posto l’una dopo l’altra secondo l’ordine di arrivo e debbono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l’ordine di successione.
I taxi dotati di apparecchi radio ricetrasmittenti, quando intendono avvalersi di tale mezzo di chiamata, sono tenuti a sostare in qualsiasi punto della città ove è consentita la sosta; quando invece sostano nei posteggi istituiti dal Comune sono tenuti a rispettare l’ordine di successione di cui al 1° capoverso.

Art. 5 del Regolamento taxi Catania – STAZIONAMENTO AI TEATRI E LUOGHI DI SPETTACOLO
Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e altri luoghi di spettacolo, riunione o pubblico divertimento, un’ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, etc.
In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili Urbani o dalla Forza Pubblica, secondo l’ordine di arrivo.

Art. 6 del Regolamento taxi Catania – DETERMINAZIONE ORARIO E TURNI
Il Sindaco o l’Assessore delegato, sentito il parere consultivo delle organizzazioni di categoria, da rendere sempre nei termini di cui agli articoli 2 e 3, stabilisce l’orario e turni di servizio ai quali i titolari e i conducenti dovranno attenersi, per i posteggi della Stazione Centrale e Aeroporto Civile di Catania.
E’ in facoltà del Sindaco o dell’Assessore delegato stabilire orario e turni di servizio anche per gli altri luoghi di stazionamento.

Art. 7 del Regolamento taxi Catania – SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO
La sorveglianza sul servizio delle autovetture da piazza è affidata ai Funzionari Direttivi del Settore Commercio – Artigianato – Agricoltura preposti al servizio, nonché al Corpo dei Vigili Urbani.

Art. 8 del Regolamento taxi Catania – COMMISSIONE CONSULTIVA
E’ istituita una Commissione che deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti la interpretazione e l’applicazione del presente regolamento.
Essa è composta:
1. Dal Sindaco o dall’Assessore delegato al ramo – Presidente –;
2. Dal Capo Settore al Commercio – A.A. o dal suo delegato;
3. Dal Comandante del Corpo dei VV.UU. o suo delegato;
4. Dall’Ing. Capo Divisione Traffico;
5. Dal Presidente dell’Ente Provinciale del Turismo o suo delegato;
6. Dal Direttore Compartimentale della Motorizzazione Civile di Catania o suo delegato;
7. Dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente competente o suo delegato;
8. Dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e di categoria che abbiano almeno il 10% di iscritti degli appartenenti alla categoria;
9. Dal Capo del Servizio competente o da un suo delegato, con funzioni di segretario. La Commissione sarà assistita da un legale incaricato dall’Avvocatura Comunale.
La Giunta Municipale procede alla nomina della Commissione sulla base delle designazioni formulate dai servizi, dalle Organizzazioni e Sindacati interessati.
Le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti; a tale quorum non concorrono i rappresentanti di cui al punto 8. Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante Essa dura in carica due anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. La Commissione dovrà riunirsi almeno una volta ogni due mesi oltre che per i casi di comprovata necessità. I pareri della Commissione debbono essere resi entro 30 giorni dalla loro richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti relativi alle pratiche in sofferenza, previo parere della competente Commissione Consiliare. Il termine di cui sopra decorrerà dalla data certa di ricevimento della richiesta di parere da parte del Presidente della Commissione.

Art. 9 del Regolamento taxi Catania – LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO
L’esercizio pubblico da piazza con autovettura (taxi) è subordinato al possesso di una apposita licenza di esercizio.
La licenza suddetta, previa assegnazione da parte della Giunta Municipale, nel numero stabilito da apposita deliberazione di Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 8, esecutiva ai sensi di legge, e approvata dal competente Ministero dei Trasporti, viene rilasciata dal Sindaco o dall’Assessore delegato.
E’ fatto tassativo obbligo al titolare della concessione di condurre personalmente l’autovettura da piazza (taxi) salvo i casi e le eccezioni previste dal presente Regolamento.
La concessione delle licenze comporta l’esercizio e la guida in proprio di una sola autovettura.
La licenza può essere altresì rilasciata a società cooperative il cui scopo sociale ed esclusivo sia l’esercizio del servizio pubblico da piazza (taxi).
In questo caso per ogni licenza la cooperativa deve indicare l’autovettura di sua proprietà che sarà adibita al pubblico servizio.
Tale autovettura deve essere condotta personalmente dai soci della cooperativa, che devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
Le licenze rilasciate a società cooperative debbono rispettare il limite di un terzo di quelle complessivamente messe a concorso.

Art. 10 del Regolamento taxi Catania – CONCESSIONE DELLE LICENZE
Il Comune ai fini della concessione della licenza e a seconda della disponibilità o meno di licenze, aprirà ogni due anni, con apposito bando, i termini per la presentazione delle relative istanze.
L’assegnazione delle licenze avverrà con la valutazione degli stessi titoli che danno la preferenza e la precedenza per l’accesso agli impieghi pubblici.
A parità di punteggio e di merito costituirà titolo di valutazione da parte della commissione di cui all’art.12; l’essere stato conducente per un periodo non inferiore ad un anno.
I requisiti richiesti per la partecipazione all’assegnazione delle licenze sono i seguenti:
1. Cittadinanza italiana;
2. Residenza nel Comune di Catania da almeno due anni;
3. Possesso del titolo di studio relativo alla scuola dell’obbligo;
4. Iscrizione nel registro di cui all’art. 121 T.U. delle leggi di P. S. ;
5. Abilitazione professionale di cui al D.P.R. 15/6/1959 N° 392 art. 80 e successive modifiche di cui alla legge 14/2/1974 N° 62;
6. Non aver superato il 65° anno di età alla data del bando.
La domanda di partecipazione dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il suo domicilio, residenza e la dichiarazione degli eventuali procedimenti penali in corso, il luogo e la data di nascita e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti sopraelencati.
Le società cooperative che intendono ottenere la licenza devono presentare istanza corredata dai seguenti documenti:
a. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto da cui si evidenzi lo scopo della società cooperativa;
b. certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale da cui risultino le cariche sociali;
c. certificato di iscrizione all’Albo prefettizio delle società cooperative;
d. carta di circolazione degli autoveicoli intestata alla società cooperativa richiedente per il cui numero si chiede la licenza;
E’ la documentazione prevista per la concessione della licenza comunale per ogni singolo socio della società cooperativa.
Il rilascio di licenze alla cooperativa nonché la loro validità, è subordinato alla condizione che sia accertato dall’Amministrazione comunale che lo Statuto sociale della cooperativa non contenga norme contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.
Le Società cooperative hanno l’obbligo di notificare all’Amministrazione comunale le eventuali successive modifiche dello Statuto stesso, la composizione e variazione degli organi sociali, nonché le sostituzioni e variazioni del numero dei soci e l’eventuale cessazione. Per essere ammesso quale socio di una cooperativa è necessario che sussistano i requisiti per essere titolari di licenza.
I richiedenti e i soci delle cooperative interessate saranno sottoposti dalla Commissione di cui all’art. 12 ad una prova orale, riguardante la topografia, la toponomastica, le caratteristiche tipiche della città, le tariffe in vigore e le disposizioni regolamentari per la parte relativa al servizio.

Art. 11 del Regolamento taxi Catania – NEGAZIONE DELLE LICENZE
Non potranno ottenere il rilascio della licenza:
a. Coloro che abbiano già ottenuto dal Comune analoga concessione in tempi precedenti e che in base al precedente Regolamento l’abbiano ceduta ad altri, o siano soci di cooperative esercenti l’attività di servizio pubblico da piazza;
b. Coloro che siano titolari, contitolari e comunque esercenti di aziende commerciali, industriali o dipendenti di enti pubblici o privati;
c. Chi è sottoposto all’ammonizione o a misure di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Art. 12 del Regolamento taxi Catania – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è composta:
1. Dal Sindaco o dall’Assessore al Settore Commercio A.A. – Presidente;
2. Dal Capo Settore al Commercio A.A. o dal suo delegato;
3. Dal Comandante del Corpo dei Vigili Urbani;
4. Dall’Ingegnere Capo Divisione Viabilità e Traffico SS.TT. ;
5. Da un rappresentante dell’Ente Provinciale Turismo;
6. Dal direttore dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile o suo designato;
7. Da due rappresentanti sindacali scelti su segnalazione delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
8. Da cinque Consiglieri comunali, di cui due delle minoranze eletti dal Consiglio comunale con voto limitato ad uno;
Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da un Funzionario del Settore Commercio – Artigianato – Agricoltura.

Art. 13 del Regolamento taxi Catania – INIZIO DEL SERVIZIO
Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data della concessione della licenza; qualora il titolare, trascorso il tempo predetto, non abbia iniziato il servizio si intende rinunciatario e quindi la relativa concessione si considera decaduta.
Detto termine su richiesta potrà essere prorogato dal Sindaco o dall’Assessore del Settore Commercio A.A. per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio del servizio dipenda da causa di forza maggiore accertato dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva competente.
Prima di iniziare il servizio, il titolare della licenza dovrà fornire la prova di essere proprietario dell’autovettura mediante esibizione della carta di circolazione e del foglio complementare e di avere contratto assicurazione, in forma e misura ritenute idonee sui rischi derivanti da responsabilità civile per danni sia alle cose sia alle persone investite o trasportate.
Ogni autovettura, prima di essere ammessa in servizio, sarà esaminata da una apposita Commissione nominata dalla Giunta Municipale, su proposta dell’Assessore del Settore Commercio A. A., per l’accertamento della corrispondenza alle caratteristiche fissate dall’Amministrazione comunale.
Esperite le predette formalità, al concessionario viene rilasciato, in competente bollo, la licenza di esercizio nella quale vengono riportate anche gli estremi della carta di circolazione.
Detto documento dovrà essere sempre portato sull’autovettura per essere esibito a richiesta degli addetti alla sorveglianza.

Art. 14 del Regolamento taxi Catania – DURATA DELLA LICENZA TAXI
La licenza è rilasciata senza limiti di tempo, tranne quanto stabilito al punto 1 dell’art. 37. Il titolare ha però l’obbligo di presentarla entro il mese di febbraio di ogni anno al visto di controllo del competente Settore Commercio A. A. unitamente ai necessari documenti che verranno richiesti dal Sindaco o dall’Assessore al Settore Commerciale, perché sia accertata la persistenza dei requisiti che ne legittimano il rilascio e la validità e specificatamente la certificazione attestante l’idoneità fisica ad espletare il servizio. Per quanto concerne gli autisti che abbiano superato il 65° anno di età, vale quanto disposto dalla legge 14.8.1974 n° 374.
La mancata presentazione della licenza per il rinnovo entro il termine di cui sopra, comporta la sospensione della stessa fino al suo rinnovo.

Art. 15 del Regolamento taxi Catania – ASSENZE E SOSTITUZIONE NELLA GUIDA
Il titolare della licenza, previo nulla osta della Commissione di cui all’art. 8, può essere autorizzato a farsi sostituire nella guida da un conducente che abbia i requisiti, nei seguenti casi:
1. in caso di impedimento per motivi di salute, accertati secondo le vigenti leggi in materia e dopo 90 giorni accertati dal competente organo della U.S.L. di appartenenza dell’interessato.
Tale facoltà non può comunque avere la durata superiore a due anni, salvo casi eccezionali che verranno accertati dal Sindaco o dall’Assessore al Ramo;
2. In caso di servizio militare;
3. In caso di ferie annuali per un periodo non superiore a giorni trenta;
4. In caso di mandati elettivi o sindacali, per periodi continuativi non superiori a trenta giorni e che comunque non superano nell’anno i sessanta giorni;
5. In caso di sospensione della validità della patente a seguito di provvedimento definitivo amministrativo o dell’autorità giudiziaria;
6. A seguito della revoca della patente per un periodo non superiore ad un anno; Nella ipotesi in cui un membro della famiglia (figlio o figlia a carico e disoccupato) del titolare della licenza sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere la concessione della licenza, lo stesso può sostituire il titolare, indipendentemente dalla sua inclusione nell’elenco di cui all’art.16.

Art. 16 del Regolamento taxi Catania – ELENCO CONDUCENTI
La Giunta, sentito il parere della Commissione di cui all’art.8, forma ogni anno un elenco di conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza tra coloro che, avendone fatta richiesta, dimostrino di possedere gli stessi requisiti richiesti per la concessione della licenza e non versino nelle condizioni preclusive di cui all’art.11.

Art. 17 del Regolamento taxi Catania – TRASFERIMENTO DELLA LICENZA
La licenza comunale di esercizio è strettamente inerente alla persona del titolare. Essa, pertanto, non è cedibile sotto qualsiasi titolo, neppure temporaneamente. La Giunta Comunale consente il cambio di intestazione della licenza di esercizio a favore dell’acquirente dell’autoveicolo, alle seguenti condizioni;
a. che il cedente sia titolare della licenza da almeno 10 anni o che abbia raggiunto i limiti dell’età pensionabile, prescritto dalle disposizioni di legge vigenti o che sia inabile permanentemente al servizio per malattia od infortunio, accertati da Collegio medico, o per ritiro definitivo della patente di guida;
b. che l’acquirente sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento ed inoltri la relativa istanza, corredata dai documenti giustificativi entro il termine perentorio di gg. 30 dall’avvenuta vendita.
In caso di morte del titolare, la licenza passa agli eredi, che possono condurre in proprio se in possesso dei requisiti previsti e ne facciano richiesta entro il termine perentorio di gg. 120 dal decesso del titolare, ovvero possono a sua volta cedere il mezzo, purchè sussistano nell’acquirente le condizioni previste dalla lett. B del seguente articolo.
Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può esserne attribuita altra né per concorso pubblico né per trasferimento.

Art. 18 del Regolamento taxi Catania – ACCERTAMENTO SULLO STATO DELL’AUTOVETTURA
Qualora da accertamenti effettuati dal Comando dei VV.UU. risulti che l’autovettura da piazza non corrisponda al dovuto stato di conservazione e di decoro, si procederà alla sospensione ed al temporaneo ritiro della licenza comunale.
Ove il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione della autovettura stessa entro un termine non superiore a due mesi, incorrerà nella revoca della licenza.
E’ facoltà del Sindaco o dell’Assessore al Settore Commercio A. A. elevare tale termine a non oltre mesi sei per accertate cause di forza maggiore.

Art. 19 del Regolamento taxi Catania – SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE
Non sono consentite sostituzioni sia definitive che temporanee di autovetture senza autorizzazione preventiva da parte del Sindaco o dall’Assessore al Settore Commercio A. A. 

Art. 20 del Regolamento taxi Catania – COLORAZIONE TARGA E NUMERO D’ORDINE
Le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza, debbono essere munite della targa prescritta dalle leggi, e dell’equipaggiamento prescritto dalle norme di legge e di regolamento.
La colorazione dei taxi in servizio pubblico da piazza dovrà essere uniformata al colore bianco delle singole case costruttrici;
l’autovettura, inoltre, deve essere obbligatoriamente munita del segno luminoso “taxi “ che deve corrispondere alle caratteristiche fissate dall’art. 227 punto C del Regolamento di esecuzione n. 420 del 30.06.1959, al T.U. n. 393 del 15.6.1959 -.
Nella parte posteriore dell’autovettura, adiacente alla targa e precisamente lateralmente, a sinistra della stessa, dovrà essere apposta una targa in lamierino colorato in bianco latte della dimensione di cm. 15 di larghezza e di cm. 10 di altezza recante la scritta “SERVIZIO PUBBLICO” e in basso, a sinistra dell’emblema del Comune, il numero progressivo della licenza comunale.
I caratteri tipografici, in stile stampatello, dovranno essere dello stesso colore dell’emblema del Comune e cioè in blu.

Art. 21 del Regolamento taxi Catania – TARIFFE
Le tariffe per il servizio pubblico da piazza sono fissate con la deliberazione del Consiglio Comunale.
Le variazioni annuali sono disposte dalla G.M. in base alle variazioni intervenute negli indici ISTAT ed in conformità alle direttive impartite annualmente dal Comitato Interministeriale Prezzi.
I titolari della licenza hanno l’obbligo di tenere costantemente esposti al pubblico, in modo visibile, nell’interno della vettura la tariffa e le condizioni di trasporto.

Art. 22 del Regolamento taxi Catania – TASSAMETRO
Ciascuna autovettura deve essere munita di tassametro collocato in guisa che sia agevole la lettura della registrazione da parte dell’utente.
Il tassametro è sottoposto ad approvazione comunale; deve essere regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’art. 21 e viene piombato a cura del Comune al quale è riservato in qualsiasi momento il diritto di controllo circa la regolarità del funzionamento.
E’ vietata tassativamente la circolazione delle autovetture (taxi) che abbiano il tassametro non perfettamente funzionante.
Ogni infrazione sarà punita con la sanzione amministrativa di £. 50.000. Dopo la terza sanzione inflitta sarà sospesa la concessione per un mese. Dopo cinque sanzioni inflitte in un arco di tre anni sarà revocata la concessione.

Art. 23 del Regolamento taxi Catania – RECLAMI
Per consentire eventuali reclami dell’utente o la ricerca di oggetti smarriti, nell’interno dell’autovettura dovrà essere collocata, in modo ben visibile, apposita targhetta, come da modello depositato presso il Comune, che conterrà il numero della licenza, il recapito telefonico dell’Ufficio oggetti smarriti e dell’Ufficio reclami.

Art. 24 del Regolamento taxi Catania – OBBLIGATORIETA’ DEL SERVIZIO – ITINERARI
Il servizio pubblico da piazza è obbligatorio alle condizioni stabilite della tariffa, per tutte indistintamente le vie, i corsi, piazze o strade anche periferiche, nell’ambito del territorio del Comune.
I conducenti, se non ricevono diversa richiesta dall’utente, debbono seguire il percorso più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 25 del Regolamento taxi Catania – DIRITTO AL SERVIZIO
Le autovetture da piazza, sia quando sono sul luogo di ordinario stazionamento, sia quando stazionano non comandate all’uscita di teatri, caffè, etc. o presso le stazioni ferroviarie o quando transitano con tassametro sul “libero”, sono considerate disponibili ed i conducenti devono servire immediatamente chi le richiede.
In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dai Vigili Urbani o da altri agenti della forza pubblica, né possono anche se richiesto da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla via pubblica, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

Art. 26 del Regolamento taxi Catania – AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO
Quando le autovetture non sono in servizio o per compiuto orario o per guasti, non possono effettuare alcuna prestazione, salvo i casi di cui all’art. 25, 2° comma.
Le vetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico nel modo che verrà indicato dal Comune con apposita ordinanza.

Art. 27 del Regolamento taxi Catania – UTENTI DELL’AUTOVETTURA
Sulle autovetture in servizio pubblico non debbono salire altre persone all’infuori dell’utente e delle persone che lo accompagnano o che da questi sono chiamate lungo il percorso.

Art. 28 del Regolamento taxi Catania – BAGAGLI
I conducenti sono obbligati a trasportare i bagagli dell’utente che non presentano pericolo di deterioramento della autovettura.
Per ogni collo previsto dalla tariffa, il conducente ha diritto di esigere la somma indicata dalla tariffa stessa.

Art. 29 del Regolamento taxi Catania – DANNI
Il titolare ha diritto a risarcimento dei danni che l’utente abbia cagionato all’autovettura.

Art. 30 del Regolamento taxi Catania – PREZZO DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO
Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa. L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo in funzionE. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
I conducenti possono esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri scendono all’entrata di fabbricati i quali abbiano notoriamente più uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni e nei luoghi nei quali non è consentita la sosta, salvo che i passeggeri oltre la quota segnata dal tassametro non depositino una somma da contrattarsi per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario o concordato.
In caso di guasti del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.
Ultimato il percorso il conducente dovrà segnalare “il fuori servizio” di cui al precedente art. 26.

Art. 31 del Regolamento taxi Catania – OGGETTI DIMENTICATI
Al termine della corsa i conducenti devono ispezionare diligentemente l’interno dell’autovettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possono dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Sindaco depositandolo all’ufficio oggetti rinvenuti presso l’Economato Generale del Comune o presso il Comando dei VV.UU.

Art. 32 del Regolamento taxi Catania – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Il conducente non può pretendere, né a titolo di mancia né per alcun altro motivo una somma maggiore di quella risultante dal tassametro e dalla tariffa o da quella convenuta per servizi eventualmente effettuati oltre i limiti del territorio del Comune.

Art. 33 del Regolamento taxi Catania – OBBLIGHI DI SERVIZIO PER I TITOLARI E I CONDUCENTI
E’ fatto obbligo ai titolari e ai conducenti:
a. di prestare servizio con abito decoroso;
b. di attenersi in modo tempestivo alle disposizioni loro impartite dai Funzionari direttivi o dalla Forza Pubblica in esecuzione di Legge e di Regolamento;
c. di mantenere comunque un contegno corretto verso il pubblico; durante le soste di attesa debbono stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell’autovettura curando che la medesima sia sempre in condizione di partire appena venga richiesto il servizio.

Art. 34 del Regolamento taxi Catania – ATTI VIETATI AI TITOLARI ED AI CONDUCENTI
Ai titolari ed ai conducenti è vietato:
1. abbandonare le vetture sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo;
2. sdraiarsi sull’autovettura;
3. fumare o mangiare durante la corsa;
4. consumare i pasti durante il posteggio stando nell’interno del veicolo;
5. adibire la vettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
6. tenere cani ed altri animali di loro proprietà sull’autovettura;
7. fare servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti;
8. eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento;
9. stazionare in siti non destinati a tale scopo salvo la facoltà prevista dall’art. 5.

Art. 35 del Regolamento taxi Catania – ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO
E’ vietato agli utenti del servizio delle autovetture da piazza:
1. aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
2. insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sue apparecchiature;
3. compiere atti contrari alla decenza ed al buon costume;
4. distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza.
Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni previsto dall’art.29, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al titolare ed al conducente dell’autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l’intervento degli agenti di Polizia.

Art. 36 del Regolamento taxi Catania – DECADENZA DELLA LICENZA
La licenza comunale di esercizio decade:
1. per mancato inizio del servizio entro due mesi dalla notifica dell’assegnazione della licenza, salva l’eccezione prevista dall’art.14;
2. per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza;
3. per morte del titolare, salvo quanto previsto dall’art.16, viene dichiarata dal Sindaco o dall’Assessore delegato;
4. per essere stati condannati a pene che comportino interdizione ai pubblici uffici per un periodo superiore a tre anni;
5. per ammissione del titolare a socio di cooperativa per l’esercizio di servizio pubblico da piazza;
6. per decorrenza del termine di giorni 30, nell’ipotesi di trasferimento della licenza per acquisto dell’autovettura;
7. per mancata iscrizione all’albo delle imprese artigiane, ai sensi e per gli effetti delle leggi nazionale n. 443/85 e regionale n. 3/86.

Art. 37 del Regolamento taxi Catania – REVOCA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO
La licenza di esercizio può essere revocata dalla Giunta, su proposta dell’Assessore delegato, sentita la commissione di cui all’articolo 8 e la competente Commissione consiliare permanente:
1. quando vengono a mancare nel titolare uno o più requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti. Per quanto concerne la residenza non comporta revoca il trasferimento della stessa presso altri comuni compresi nell’hinterland del Comune di Catania;
2. quando il titolare si faccia sostituire alla guida dell’autovettura da persona sprovvista di licenza di conducente, oppure quando la sostituzione avvenga al di fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità di cui all’art.15;
3. quando, nonostante i richiami e le diffide, il titolare continui il servizio con l’autovettura in cattivo stato di manutenzione;
4. quando ricorra la responsabilità del titolare nel mancato rispetto delle tariffe, nonché per manomissione del tassametro o per l’adozione di accorgimenti atti ad alterare il regolare funzionamento del medesimo;
5. quando il titolare sia condannato per avere violato direttamente o favorito la violazione delle norme doganali;
6. quando il titolare sia assoggettato a tre sospensioni della licenza nel periodo di un anno oppure a ripetute sospensioni per un tempo complessivo superiore a cinquanta giorni nel periodo di cinque anni;
7. quando il titolare abbia commesso o favorito in servizio atti contrari alla decenza o al buon costume;
8. quando risulti che il titolare abbia intrapreso altra attività economica;
9. quando il titolare, per motivi di salute, abbia cessato dall’esercizio della guida per un periodo di tempo superiore a quello previsto dall’art.15;
10. per ripetuta e prolungata interruzione del servizio, salvo che l’interruzione stessa sia giustificata da accertati motivi di speciale gravità e sia stata tempestivamente notificata al Sindaco o all’Assessore al Settore Commercio A. A. e da questi autorizzata;
11. Per essere stati condannati a pene che comportino interdizione dai pubblici uffici;
12. Per omesso pagamento della tassa sulla pubblicità effettuata a mezzo autoveicolo adibito a servizio pubblico da piazza.

Art. 38 del Regolamento taxi Catania – REVOCA ED AUTORIZZAZIONE DI CONDUCENTE
L’autorizzazione di conducente di autovetture da piazza (taxi) può essere revocata, sentita la Commissione di cui all’art.8, nei casi previsti dal precedente art.37 in quanto applicabili e inoltre quando il conducente si sia dimostrato negligente nell’adempimento del servizio, disordinato nella persona o nell’abbigliamento o sia recidivo in violazioni alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano il servizio.
Prima di procedere all’eventuale revoca il Comune porterà a conoscenza del titolare le circostanze e le motivazioni assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) perché possa essere contestato l’addebito mosso al conducente.

Art. 39 del Regolamento taxi Catania – SOSPENSIONE DELLA LICENZA
La licenza di esercizio e la licenza di conducente possono essere sospese e provvisoriamente ritirate fino ad un massimo di giorni 10 nel caso in cui i titolari delle stesse siano incorsi nelle infrazioni previste dagli artt.19-23-37 e 38 e che non rivestano particolare gravità.

Art. 40 del Regolamento taxi Catania – SANZIONI
Le infrazioni al presente regolamento sono punite a termine di legge, salvo le azioni penali ed il diritto della Autorità Comunale, previa contestazione degli addebiti, di revocare le licenze di esercizio e le licenze di conducente o di sospendere la validità secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
La revoca è deliberata dalla Giunta Municipale, la sospensione disposta dal Sindaco o dall’Assessore al Settore Commercio – A. A., i provvedimenti di sospensione per periodi superiori a 10 giorni e di revoca sono adottati sentita la Commissione di cui all’art.8.

Art. 41 del Regolamento taxi Catania – RITIRO TEMPORANEO DELLE LICENZE
Nei casi di interruzione temporanea del servizio autorizzata, le licenze di esercizio e quelle di conducente sono ritirate dal Sindaco o dall’Assessore al Settore Commercio A. A.

DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni del T.U. 8/12/1933, N° 1740, del D.P.R. 15/6/1959, N° 393 e 30/6/1959, N° 420 e successive modifiche, nonché a quanto contenuto nel nuovo Ordinamento Enti Locali per la Regione Siciliana e nelle altre Leggi e negli altri Regolamenti in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia.

Art. 42 del Regolamento taxi Catania – NORMA TRANSITORIA
E’ consentita la trasferibilità dai titolari di una sola licenza a favore:
1. dei cointestatari;
2. di coloro che dimostrino di avere esercitato di fatto l’attività per conto del titolare con documentazione certa. I titolari di licenza che abbiano raggiunto il 60° anno di età con almeno 10 anni di servizio potranno chiedere il trasferimento della licenza a favore di soggetto che abbia requisiti previsti dal presente Regolamento.
E’ consentito, inoltre, la voltura alle vedove dei titolari di licenza che presentino istanza. Nei casi previsti dalla suddetta norma transitoria gli interessati dovranno, per ottenere la trasferibilità della licenza, presentare apposita istanza entro l’entrata in vigore del presente Regolamento.
I casi particolari di situazioni pregresse in atto regolati dalle attuali disposizioni, saranno portati all’esame del Consiglio comunale e definiti con norme apposite dopo l’approvazione definitiva del presente Regolamento.

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