Regolamento taxi Livorno

approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.88 del 30/5/2000 ed integrato con deliberazione dello stesso consiglio n. 111 del 27/6/2000, in vigore dal 02.01.2001.

Sommario del Regolamento taxi Livorno
CAPO I – IL SERVIZIO TAXI
ART. 1 – Oggetto del regolamento
ART. 2 – Definizione del servizio
ART. 3 – Ambito di operatività del servizio
ART. 4 – Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione
ART. 5 – Condizioni di esercizio
ART. 6 – Numero di licenze
ART. 7 – Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi
ART. 8 – Autovetture di scorta
ART. 9 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
ART. 10 – Commissione comunale consultiva
ART. 11 – Organizzazione e gestione del servizio
CAPO II – LA LICENZA DI ESERCIZIO
ART. 12 – Concorso per l’assegnazione delle licenze
ART. 13 – Contenuti del bando
ART. 14 – Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze
ART. 15 – Attività istruttoria dell’Ufficio
ART. 16 – Attività della Commissione di Concorso
ART. 17 – Presentazione delle domande
ART. 18 – Assegnazione e rilascio della licenza
ART. 19 – Inizio del servizio
ART. 20 – Validità della licenza
ART. 21 – Trasferibilità della licenza
CAPO III – L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART. 22 – Caratteristiche delle autovetture
ART. 23 – Aree di sosta
ART. 24 – Sospensione del servizio
ART. 25 – Turni di servizio
ART. 26 – Comportamento del tassista durante il servizio
ART. 27 – Obblighi dell’utente
ART. 28 – Sostituzione e collaborazione alla guida
ART. 29 – Tariffe
ART. 30 – Informazione all’utenza
ART. 31 – Acquisizione della corsa
ART. 32 – Corrispettivo e uso del tassametro
ART. 33 – Pubblicità sulle autovetture
ART. 34 – Servizi in ambito portuale
CAPO IV – VIGILANZA SUL SERVIZIO
ART. 35 – Vigilanza
ART. 36 – Sanzioni amministrative
ART. 37- Sanzioni pecuniarie
ART. 38 – Diffida
ART. 39 – Sospensione della licenza
ART. 40 – Revoca della licenza
ART. 41 – Procedimento sanzionatorio
ART. 42 – Decadenza dalla licenza
ART. 43 – Norma finale
CAPO 1 del Regolamento taxi Livorno – IL SERVIZIO TAXI
ART. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il servizio di taxi, nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento e della normativa legislativa e statutaria vigente.
ART. 2 Definizione del servizio
1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea, che ha per scopo il soddisfacimento delle esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Tale autoservizio è compiuto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
ART. 3 Ambito di operatività del servizio
1. Il Servizio Taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale.
2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dall’Amm/ne comunale ed è consentito solo ai taxi del comune di Livorno.
3. Il prelevamento dell’utenza , ovvero l’inizio del servizio, avviene nel rispetto della normativa vigente.
4. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell’utente, anche all’interno dei comuni limitrofi e non limitrofi a quello di Livorno, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 21/92.
5. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell’utente avvenga all’interno dell’area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate comprese nel territorio comunale di Livorno. E’ altresì legittimo il rifiuto di entrare in strade private delimitate da cancelli quando l’accesso e la manovra dell’autovettura è oggettivamente pericolosa per la ristrettezza, la pendenza e/o il cattivo stato del fondo stradale. In caso di inosservanza dell’obbligo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
ART. 4 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione
1. Il servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune a una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
2. L’esercizio della licenza deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo di cui alla normativa vigente.
3. La titolarità della licenza consente l’immatricolazione di una sola vettura.
4. Ai fini dell’esercizio della propria attività i titolari di licenza per servizio taxi possono avvalersi delle fattispecie giuridiche previste dalla normativa vigente e dall’art. 28 del presente regolamento.
ART. 5 Condizioni di esercizio
1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi delle collaborazioni e delle sostituzioni temporanee previste dalle norme vigenti.
2. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzati dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente al rilascio della licenza.
ART. 6 Numero delle licenze
1. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 10 del presente regolamento.
2. Fino ad un’eventuale modifica del numero di licenze previsto per il servizio taxi, il numero è stabilito in sessanta.
ART. 7 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi.
1. Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:
a. la vettura locata e quella sostituita devono far parte del contingente definito dal Comune ai sensi dell’art.6;
b. i turni di servizio stabiliti debbono restare inalterati;
c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno;
2. L’autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
a. le generalità del locatore e quelle del locatario;
b. il numero di targa e di licenza della vettura locata;
c. il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
d. il periodo di validità.
ART . 8 – Autovetture di scorta
1. Su istanza dei soggetti di cui ai punti b) e c) dell’art. 7 della L. 21/92, l’Amministrazione comunale può concedere agli stessi una o più licenze denominate “licenze BIS” per l’immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione dei taxisti impossibilitati ad utilizzare la propria vettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.
2. Il concessionario della licenza BIS assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L’annotazione consiste nell’indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell’autovettura.
3. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente l’ufficio comunale competente, trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
4. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto è vietato l’uso della propria autovettura taxi qualora gli venga assegnata l’auto di scorta con licenza BIS.
5. Le licenze Bis per autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’art. 5 comma 1 della L. 21/92 e non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
6. Le autovetture di scorta devono essere dotate di contrassegni previsti per i taxi dalla normativa vigente con una lettera alfabetica preceduta dalla parola BIS al posto del n. della licenza.
7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
ART. 9 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. La Giunta comunale nel rispetto della vigente normativa, può autorizzare i mezzi in servizio taxi all’espletamento dei servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea.
ART. 10 Commissione comunale consultiva
1. E’ costituita la Commissione consultiva per l’esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l’applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia ed alla Regione.
3. La Commissione rilascia i pareri previsti dal presente Regolamento.
4. La Commissione vigila sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del Regolamento, può richiedere alla P.A. indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti e, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi deliberanti rispettivamente del Comune, della Provincia, della Commissione regionale consultiva di cui all’art. 2 della LRT 6/9/93 n. 67.
5. La Commissione è così formata :
a. l’Assessore al ramo, che esercita le funzioni di presidente;
b. Il Dirigente o suo delegato della Polizia Municipale, che assumerà la carica di Presidente , in caso di assenza dell’Assessore;
c. un funzionario responsabile dell’ufficio comunale competente per materia;
d. due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei taxisti maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;
e. due rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. I membri della Commissione sono nominati con Provvedimento di Giunta comunale.
7. I rappresentanti di cui alle lettere d ed e del comma 5, sono nominati dalla Giunta Comunale sulla base di designazioni congiunte provenienti dalle organizzazioni suddette.
8. Nell’ipotesi di mancata designazione congiunta, le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno ciascuna un proprio rappresentante e si procederà ad una rotazione annuale nell’incarico; l’avvicendamento sarà attuato mediante sorteggio.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune.
10. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Per i pareri relativi al numero delle licenze la Commissione opera con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Commissione, che senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall’incarico e la Commissione proseguirà nei suoi lavori una volta nominato il sostituto; la nomina del sostituto deve avvenire entro il termine massimo di 20 gg.
12. Il potere di fissare l’ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno due membri.
13. La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina e in ogni caso, decade con la fine del mandato politico degli organi politici del Comune. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o iniziativa dell’ente.
14. Ai componenti della Commissione non compete alcun gettone di presenza.
ART. 11 Organizzazione e gestione del servizio
1. Al fine di assicurare un adeguato livello di servizio taxi, la Giunta Comunale, sulla base di un rapporto degli Uffici competenti che evidenzi la stima della domanda di servizio presente nel territorio e acquisito il parere della Commissione di cui all’art. 10 del presente regolamento, approva il Piano generale del servizio taxi stabilendo il numero dei veicoli necessari a garantire il servizio nelle varie fasce orarie e nelle diverse aree di stazionamento. Il Comune stima per fasce orarie la domanda di servizio, distinguendo tra servizio notturno e diurno, tra servizio feriale e festivo, nonché, ove necessario, tra servizio normale e stagionale in relazione all’aumentata richiesta relativa alla stagione turistica. Il Sindaco, in base alle quantificazioni del precedente capoverso, determina l’orario di servizio che ciascuna autovettura deve effettuare nei periodi suddetti.
CAPO II del Regolamento taxi Livorno – LA LICENZA DI ESERCIZIO
ART. 12 Concorso per l’assegnazione delle licenze
1. Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il bando di concorso è indetto entro 6 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana.
3. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della U.E.
ART. 13 Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a. numero e tipo delle licenze da assegnare;
b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d. materie d’esame, comprensive dell’accertamento di conoscenza di una lingua straniera;
e. modalità di svolgimento delle prove;
f. criteri di valutazione delle prove.
ART. 14 – Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze.
1. Per l’assegnazione delle licenze la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso presieduta dal Dirigente competente, composta da tre membri, scelti tra esperti nel settore, su proposta del Dirigente stesso.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d’esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. Ogni componente della Commissione, con esclusione del Presidente, non può essere nominato membro della Commissione di concorso per più di due volte consecutive.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune.
ART. 15 – Attività istruttoria dell’ufficio
1. L’Ufficio competente riceve le domande, valutata la regolarità delle stesse, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all’Albo pretorio del Comune.
ART . 16 – Attività Commissione di concorso
1. La Commissione di concorso stabilisce la data delle prove d’esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, secondo le modalità stabilite nel bando.
2. La Commissione, prima dell’effettuazione delle prove d’esame, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all’età, all’anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone ed alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso.
ART. 17 – Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate al Dirigente competente, nel rispetto delle prescrizioni fiscali previste dalla normativa vigente. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve riportare contestualmente le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi della normativa vigente, inerenti:
a. l’ iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, tenuto dalla locale Camera di Commercio;
b. la sussistenza di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 16, c. 2° del presente Regolamento;
2. I vincitori del concorso dovranno produrre la documentazione originale o in copia autentica di cui ai punti precedenti, nonché la certificazione medica attestante l’inesistenza di malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.
ART. 18 – Assegnazione e rilascio della licenza
1. Il Presidente della Commissione di concorso rimette gli atti all’organo deputato all’approvazione della graduatoria, secondo la ripartizione di competenze prevista dall’ordinamento comunale vigente.
2. Il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e attestanti:
. il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
. l’iscrizione al registro delle ditte od al registro delle imprese artigiane presso la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, per le imprese già esercenti l’attivita;
. la proprietà o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per i quali è rilasciata dal Comune la licenza di esercizio;
. non avere trasferito precedente licenza da almeno cinque anni.
3. La licenza non può essere rilasciata in presenza dei seguenti impedimenti soggettivi:
. l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e segg. del c.p.
. l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423; 31.5.1965 n.575; 13.9.1982 n.646; 12.10.1982 n.726;
. l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dallo stato fallimentare a norma di legge;
. l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
. l’essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
. l’essere incorsi in un provvedimento di revoca della patente di guida.
4. In caso di sospensione o ritiro temporaneo della patente il rilascio della licenza è possibile, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 28 del presente Regolamento.
5. La graduatoria approvata ha validità un anno. I posti di organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
ART. 19 – Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa” il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall’accettazione dell’eredità, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sostituzione alla guida.
2. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di quattro mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.
ART. 20 – Validità della licenza
1. Le licenze di esercizio sono sottoposte, ogni anno, a controllo presso il competente Ufficio comunale ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Se l’accertamento ha esito positivo si provvede alla “vidimazione “della licenza.
ART. 21 – Trasferibilità della licenza
1. La licenza è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all’esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al Dirigente competente, il quale accerta l’esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell’avente causa.
3. In caso di decesso del titolare, l’impresa sarà trasferita secondo le disposizioni di legge.
4. Qualora col decesso del titolare l’impresa risulti trasferita a persona di minore età o priva dell’idoneità professionale, è consentito agli esercenti la potestà dei genitori o alla persona medesima (se maggiorenne) l’esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di anni 2.
5. Il titolare della licenza, o il soggetto da lui designato, gli eredi, o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità di cui all’art. 17 del presente Regolamento.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza per concorso pubblico nè può essergliene trasferita altra se non dopo cinque anni dal momento in cui l’interessato ha ceduto la precedente.
CAPO III del Regolamento taxi Livorno – L’ESERCIZO DEL SERVIZIO
ART. 22 – Caratteristiche delle autovetture
1. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi deve essere bianca, con caratteristiche cromatiche conformi alla normativa vigente.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso di tipo conforme alla normativa vigente, recante la scritta TAXI.
3. Il titolare della licenza è, altresì, tenuto a dotare l’autovettura dei contrassegni previsti dalla normativa vigente. Il titolare della licenza può apporre contrassegni policromi, di superficie conforme alle norme sulla pubblicità e del tipo autorizzato dall’Amministrazione comunale, recanti la scritta “Radio Taxi”, il nome della Cooperativa, il n. di telefono della centrale Radio e l’eventuale sigla radio.
4. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. Tra i veicoli esistenti dovranno esserne attrezzati il 10 %, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
5. In caso di sostituzione dell’autovettura il titolare deve comunicare all’ufficio competente le caratteristiche e gli estremi identificativi dell’autoveicolo che intende adibire a servizio taxi. L’ufficio rilascia apposita dichiarazione per le operazioni di immatricolazione.
ART. 23 Aree di sosta
1. La Giunta , sentita la Commissione di cui all’art.10, tenuto conto dell’ubicazione dei centri di interscambio e dei centri di servizi nell’ambito comunale, stabilisce le aree di sosta con quantificazione degli spazi, garantendo per ciascuna autovettura in servizio taxi, all’interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione tra le diverse aree di sosta previste nell’ambito comunale.
2. In ciascuna area attrezzata per la sosta è ubicato un telefono atto a ricevere le chiamate relative al servizio taxi.
ART. 24 – Sospensione del servizio
1. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine di 3 gg. al competente ufficio comunale.
2. Nel caso di cooperative, il legale rappresentante o suo delegato, fermo restando la responsabilità autonoma del singolo taxista in relazione a quanto richiamato al comma 1), può provvedere, su mandato dei taxisti associati, a trasmettere l’elenco degli stessi che hanno effettuato sospensioni del servizio al competente Ufficio comunale entro i termini sopra indicati.
ART. 25 – Turni di servizio
1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari così come stabiliti dall’art. 11 .
2. Ogni esercente è obbligato a rispettare il proprio turno di servizio, salvo essere assente per malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, ferie annuali.
3. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
ART. 26 – Comportamento del tassista durante il servizio
1. Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità nell’espletamento del servizio e nei confronti dell’utenza in qualsiasi evenienza;
b. effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più breve e più vantaggioso per l’utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c. consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
d. prestare assistenza e il necessario soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della vigente normativa;
e. prestare servizi nei confronti dell’utenza portatrice di handicap garantendo l’assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compresa la salita e discesa dal mezzo;
f. trasportare tutti i supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap laddove previsti, così come stabilito dall’art. 22, 4° comma del presente regolamento; i non vedenti hanno diritto al trasporto gratuito dei cani guida;
g. rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali secondo le prescrizioni vigenti del Codice della Strada;
h. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, e curare che la carrozzeria non presenti danni visibili;
i. consegnare al competente ufficio comunale entro 24 h. dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
l. rilasciare al cliente la ricevuta e l’eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto, secondo le prescrizioni della normativa vigente;
m. ultimare la corsa anche se è scaduto il turno di servizio;
n. comunicare entro 10 gg. all’ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche nonchè le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo;
o. nel caso l’utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria o altrui incolumità, il tassista può rifiutare la prestazione del servizio, ma deve dare immediata comunicazione della situazione all’autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio; del pari può rifiutare la prestazione del servizio nei casi in cui sia manifestamente necessaria la presenza di un accompagnatore;
p. segnalare la condizione di taxi libero od occupato attraverso l’apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI LIBERO/OCCUPATO, da collocare all’interno del parabrezza anteriore;
q. compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L’eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.
r. tenere a bordo del mezzo la relativa licenza e copia del presente regolamento esibendole a chiunque ne abbia interesse ed esporre copia del tariffario in vigore in modo visibile per l’utenza;
s. esporre, altresì, in modo ben visibile sull’autoveicolo:
. l’apposito contrassegno in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
. il numero della licenza;
. il numero telefonico dell’ufficio comunale a cui l’utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio.
2. Nell’esercizio della propria attività al tassista è vietato:
a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b. portare animali propri in vettura;
c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo accertata forza maggiore o evidente pericolo. Nei casi in cui il percorso debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi, concordare la determinazione del corrispettivo con l’utente, farsi pagare la corsa di ritorno;
e. rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo;
f. fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
g. manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o non conforme a quanto previsto dalle norme vigenti;
h. abbandonare anche temporaneamente l’autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne casi di necessità impellenti e di breve durata;
i. effettuare il trasporto dei soli oggetti o merci.
l. esporre messaggi pubblicitari senza l’autorizzazione di cui all’art. 33 del presente regolamento.
ART . 27 – Obblighi dell’utente
Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a. fumare durante il trasporto;
b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c. imbrattare, insudicare o danneggiare il veicolo;
d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato d’intesa col tassista tutte le misure utili ad evitare pericolo e/o danno alle persone, il danneggiamento e/o l’imbrattamento della vettura;
e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
g. aprire la portiera dal lato opposto del marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata.
ART. 28 – Sostituzione e collaborazione alla guida
1. I titolari di licenza possono essere sostituiti, temporaneamente, alla guida del taxi, da persone che, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (patente e requisiti soggettivi) siano iscritte al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. La sostituzione temporanea alla guida può essere richiesta ed ottenuta nei casi previsti della Legge.
3. L’esistenza delle condizioni previste dalla Legge per la sostituzione è provata dall’interessato mediante idonea documentazione.
4. Per lo svolgimento del servizio i titolari possono avvalersi della collaborazione di loro familiari in possesso dei requisiti previsti, e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il titolare che intende avvalersi, nello svolgimento del servizio di sostituzione alla guida o della collaborazione dei familiari deve presentare istanza al Dirigente competente, corredata dei documenti necessari.
ART. 29 – Tariffe
1. L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 10 determina annualmente, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno solare, con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, la loro applicazione nonché i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (costo di manutenzione dell’autoveicolo, spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento, remunerazione del capitale, ecc).
2. La Giunta comunale individua le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.
3. E’ stabilito, altresì, un tariffario con le tariffe relative ai supplementi per lo scatto di partenza e al trasporto di bagagli ed animali al seguito, esclusi i cani guida per non vedenti.
4. Nel medesimo atto sono previsti inoltre i supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi; i supplementi non sono cumulabili fra loro. L’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 10, nonché consultate le organizzazioni sindacali dei taxisti può autorizzare la possibilità di concedere sconti tariffari specificamente individuati nella loro entità a particolari fasce di utenti, qualora la medesima richiesta sia avanzata dall’utente nei modi e nei termini previsti con specifica deliberazione.
5. Il provvedimento può, altresì, prevedere tariffe differenziate per i servizi che si svolgono fuori del limite comunale con destinazione nei comuni limitrofi, nonché nell’ambito portuale, così come definito dall’art. 34. Ove tale differenziazione dia luogo a supplementi tariffari, questi sono determinati in misura tale che il prezzo dela corsa non superi del 30% il prezzo che si otterebbe applicando la tariffa propria della medesima fascia oraria all’interno del comune di partenza. Può, inoltre, essere prevista un’ulteriore tipologia tariffaria per i servizi che si svolgono fuori del limite comunale con destinazione nei comuni non limitrofi.
6. Il provvedimento di cui sopra è pubblicato sul BURT.
ART. 30 – Informazione all’utenza
1. La Giunta stabilisce le modalità per garantire all’utenza un’adeguata informazione sul servizio.
2. Stabilisce, altresì, i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l’indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi, nonchè i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi e i turni notturni e festivi.
3. Il Comune espone nei più importanti luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell’atto da cui risulta il sistema di tariffazione in vigore.
ART. 31 – Acquisizione della corsa
1. Nell’ambito dell’esercizio del servizio la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a. mediante chiamata alle centrali radio taxi (o sistemi affini e similari);
b. mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento;
c. quando il cliente si presenti direttamente nell’area di stazionamento
2. Nel modo indicato al comma 1 lett. a, la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila munito di radio taxi; nel modo indicato al comma 1 lett. b, la corsa sarà acquisita dal taxista primo di fila , nel modo indicato al comma 1 lett. c, il cliente potrà scegliere il veicolo senza vincoli di precedenza. Resta altresì definito che anche nei casi a) e b) quando si sia in presenza di richiesta espressamente avanzata dal cliente di taxi con particolari caratteristiche (aria condizionata, station Wagon, autista con conoscenza di lingua o lingue straniere) la corsa sarà acquisita dal taxista primo di fila avente le caratteristiche richieste.
3. Al di fuori dai modi previsti al comma 1 la corsa può essere acquisita in transito nei modi seguenti:
a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi (o sistemi affini e similari);
b. quando il cliente si rivolga direttamente al taxista con richiesta a vista.
4. Nel modo indicato al comma 3 lett. a) la corsa sarà acquisita dal taxista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5. Non è consentita l’acquisizione della corsa mediante l’utilizzo di telefoni personali, di radiotelefoni e di telefoni cellulari ed ogni altro metodo di comunicazione personale.
6. La prenotazione si esercita a richiesta dell’utente, non oltre le 12 ore precedenti l’acquisizione della corsa stessa, fermo restando che l’acquisizione della corsa è consentita nei modi previsti dal presente articolo.
ART. 32 Corrispettivo e uso del tassametro
1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio taxi deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe, determinate ai sensi dell’art. 29.
2. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordata tra l’utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
3. Nel caso di accesso al servizio fuori dei luoghi di stazionamento, salvo il caso di chiamata a vista, è dovuta da parte dell’utente anche la prescritta tariffa relativa al percorso dall’acquisizione del servizio al luogo del prelevamento.
ART. 33 Pubblicità sulle autovetture
1. L’applicazione di messaggi all’interno o all’esterno della vettura deve essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio comunale competente, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.
ART. 34 Servizi in ambito portuale
1. L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’autorità portuale competente può istituire aree di stazionamento dei taxi in prossimità delle aree di attracco delle navi con particolare riferimento ai luoghi di scarico e carico dei passeggeri e degli equipaggi.
2. La Giunta comunale, su proposta della Commissione di cui all’art. 10, può prevedere un luogo di stazionamento per i mezzi utilizzati per il servizio di noleggio con conducente a condizione che la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e, comunque da esse chiaramente distinte e delimitate.
CAPO IV del Regolamento taxi Livorno – VIGILANZA SUL SERVIZIO
ART. 35 – Vigilanza
1. Su richiesta del Dirigente competente, nonché di propria iniziativa, la Polizia Municipale può disporre verifiche sull’idoneità dei mezzi in servizio e sull’efficienza e regolarità dei tassametri.
2. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del Codice della strada e dai requisiti stabiliti dal presente regolamento, il tassista deve procedere il più rapidamente possibile alla messa a norma; fino a che non siano state ripristinate tutte le condizioni di sicurezza suddetta, l’autoveicolo deve rimanere inattivo. Il titolare della licenza deve fornire all’ufficio comunale competente adeguata comunicazione relativa alla causa del fermo ed al tempo necessario per le riparazioni.
3. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni inidonee allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto al rinnovo della licenza, il Dirigente competente sentito il parere della Commissione di cui all’art.10, procede alla sospensione della licenza fino all’ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 gg. dall’inizio del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto si applica la norma di cui all’art. 40 lettera g del presente regolamento.
ART. 36 – Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite nel seguente modo:
a. con le sanzioni amministrative pecuniarie;
b. con le sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la diffida, la sospensione, la decadenza o la revoca della licenza.
2. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, l’accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. In caso di violazioni che comportino l’applicazione di una sanzione amministrativa l’organo accertatore invia copia del verbale di accertamento, relativo alla violazione, all’ufficio comunale competente. Nei casi di cui agli artt. 38, 39, 40 e 42 il Dirigente competente, dispone il provvedimento relativo.
4. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.
ART. 37 Sanzioni pecuniarie
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L. 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e della L. 21/92 è punita:
a. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.60.000 ad un massimo di £. 360.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui a gli artt. 26 (salvo che per le lettere e, g del primo comma), 23, 25 e 31 del presente Regolamento e degli artt. 10, 1° comma, (salvo quanto disposto dal 4° comma) e 11, 2° comma della L. 21/92;
b. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 235.000 ad un massimo di £.1.410.000 per la violazione dell’art.29 e dell’art. 26, comma 1, lett. e, del presente Regolamento;
c. le violazioni di cui agli artt. 22 e 33 del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice della Strada, mentre la lettera g dell’art. 26, comma 1, di questo Regolamento è sanzionata ai sensi dell’art. 169 del Codice della Strada.
2. Il rifiuto della prestazione del servizio nell’area a cui la licenza si riferisce e l’esercizio dell’attività senza aver ottenuto l’iscrizione al ruolo previsto dall’art. 6 L. 21/92, sono sanzionati dagli artt. 11 e 12 della L. Reg. 67/93.
3. La sanzione è applicata con provvedimento del Dirigente competente, fatta salva l’oblazione come stabilito dalle vigenti norme.
ART. 38 Diffida
1. Il Dirigente diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo sostituto:
a. non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività;
b. non eserciti con regolarità il servizio;
c. non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento disposte dalla Polizia Municipale;
d. fermi l’autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
e. violazione degli artt. 22 (comma 2° e 3°) 23 e 25 del presente Regolamento e degli artt. 10, 1° comma, 11, 2° comma, della L. 21/92.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.
ART. 39 – Sospensione della licenza
1. La licenza può essere sospesa dal dirigente competente, per un periodo non superiore a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto;
b. violazione per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.37 del presente regolamento;
c. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
d. prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti o manomessi;
e. violazione delle tariffe.
f. quando sia intrapresa altra attività lavorativa.
g. provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida (in particolare gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada): in tal caso il periodo di sospensione della licenza deve essere corrispondente a quello della patente.
2. Il Dirigente, dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.
ART. 40 – Revoca della licenza
1. Il Dirigente competente, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a. quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare, previo accurato accertamento, i requisiti di idoneità fisica, morale e/o professionale;
b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 39 del presente regolamento;
c. quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel’art.21 del presente regolamento;
d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
e. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno dell’esercizio del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
f. nelle ipotesi di recidiva dopo il provvedimento di cui al punto g dell’art. precedente;
g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio;
h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. I provvedimenti di cui al presente art. sono comunicati all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e all’Ufficio competente per la tenuta del Ruolo, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 41 – Procedimento sanzionatorio
1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di formali rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati immediatamente e per iscritto all’interessato, o, mediante notifica, entro i 90 giorni successivi all’accertamento. L’interessato, può entro i successivi trenta giorni, far pervenire al Comune memorie difensive.
2. Il Dirigente competente, decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.
ART. 42 Decadenza dalla licenza
1. Il Dirigente competente, dispone la decadenza dalla licenza nei seguenti casi:
a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 19 del presente regolamento;
b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c. per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all’art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei modi previsti dall’art.21;
d. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e. per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a quattro mesi.
f. per revoca della patente di guida.
2. La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
ART. 43 – Norma finale
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento comunale sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno effetto dal 180° giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento medesimo.
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