Taxi ed Ncc in tutta italia

Regolamento taxi Perugia ed NCC Perugia: licenza ecc.

Regolamento taxi Perugia

Regolamento NCC Perugia

Regolamento taxi NCC Perugia
Regolamento taxi Perugia
Regolamento taxi Perugia
Regolamento NCC Perugia
Regolamento NCC Perugia

Comune di Perugia

Settore Governo e Sviluppo del Territorio e dell’Economia

Unità Operativa Mobilità

 

 

Regolamento comunale per l’esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente

approvato con atto di C.C. n. 140 del 30.07.2007

INDICE del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia

Art. 1 – Disciplina dei Servizi
Art. 2 – Commissione Consultiva Taxi
Art. 3 – Definizione dei servizi
Art. 4 – Titolo per l’esercizio dei servizi
Art. 5 – Autorizzazioni temporanee
Art. 6 – Cumulo dei titoli
Art. 7 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio
Art. 8 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea e uso collettivo del taxi
Art. 9 – Ambiti operativi territoriali
Art. 10 – Determinazione degli organici delle licenze di taxi, delle autorizzazioni di NCC 
Art. 11 – Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio
Art. 12 – Impedimenti soggettivi
Art. 13 – Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 14 – Contenuti del bando di concorso
Art. 15 – Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 16 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali
Art. 17 – Presentazione delle domande
Art. 18 – Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 19 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 20 – Inizio del servizio
Art. 21 – Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 22 – Trasferibilità per causa di morte del titolare
Art. 23 – Collaboratore familiare e sostituzione alla guida
Art. 24 – Obblighi dei conducenti
Art. 25 – Diritti dei conducenti
Art. 26 – Divieti per i conducenti
Art. 27 – Responsabilità del titolare
Art. 28 – Caratteristiche dei veicoli – Tassametro per il servizio di taxi
Art. 29 – Sostituzione dei veicoli
Art. 30 – Controllo dei veicoli
Art. 31 – Autovetture di scorta
Art. 32 – Interruzione del trasporto
Art. 33 – Servizio di radio telefono
Art. 34 – Stazionamento per lo svolgimento del servizio
Art. 35 – Trasporto delle persone portatrici di handicap
Art. 36 – Ferie, assenze ed interruzione dell’attività
Art. 37 – Tariffe
Art. 38 – Vigilanza
Art. 39 – Reclami ed esposti
Art. 40 – Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione e della licenza
Art. 41 – Norma di rinvio
Art. 42 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – I Servizi di Taxi e di Noleggio con Conducente – Disposizioni Generali

Art. 1 – Disciplina dei Servizi

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 con esclusione, pertanto, del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.
2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
– Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
– DPR 24 luglio 1977 n. 616, art. 85;
– D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
– D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
– DM 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
– D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
– Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
– D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
– L.R. 14 giugno 1994 n. 17 (Norme per l’attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea);
– Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali).
– Legge 4 agosto 2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Commissione Consultiva Taxi

Su deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 4°, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, è istituita la Commissione Consultiva taxi che opera in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione del regolamento ed in particolare:
• formula pareri circa le necessità esistenti a livello locale di diminuzione o aumento del numero di licenze;
• formula pareri per l’aggiornamento e/o eventuali modifiche al sistema tariffario;
• formula pareri sull’attività complessiva del servizio;
La Commissione Consultiva Comunale è così composta:
Presidente: Sindaco o suo delegato
Membri:
• un Consigliere Comunale di maggioranza
• un Consigliere Comunale di minoranza
• un funzionario della S.O. Vigilanza
• un funzionario della S.O. Vigilanza U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità
• due rappresentanti delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative
• due rappresentanti degli esercenti il servizio taxi operanti nel Comune di Perugia
• due rappresentanti delle Associazione degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale
Le riunioni sono convocate dal presidente quando ravvisi la necessità di acquisire il parere della Commissione Consultiva in relazione alle funzioni di competenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Al verificarsi di tre assenze consecutive ingiustificate a carico di ciascun membro di Commissione, si procederà alla sua sostituzione.
La Commissione decide con il voto della metà più uno dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le funzioni previste dal comitato permanente di monitoraggio del servizio di cui all’art. 6 della legge 4 agosto 2006 n. 248 sono ricondotte alla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 3 – Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, e provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta .
2. Il servizio di taxi si rivolge ad un’utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico. Il prelevamento dell’utente, oppure l’inizio del servizio, avvengono con accensione del tassametro all’interno del territorio comunale, nell’ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L’inizio del servizio deve avvenire all’interno del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all’interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
4. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea.
5. Per i collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente e di licenza di taxi.

CAPO II del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Condizioni d’esercizio

Art. 4 – Titolo per l’esercizio dei servizi

1. L’esercizio del servizio di “taxi” e l’ esercizio del servizio di “NCC” sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente Regolamento; precisamente viene rilasciata una “licenza” per il servizio di taxi e una “autorizzazione” per il servizio NCC;
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente regolamento. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti data base attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l’ esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d’ esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 5 – Autorizzazioni temporanee

1. Per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per fronteggiare particolari eventi straordinari o per servizi sperimentali di trasporto, l’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 2, può rilasciare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 della legge n. 21/1992 ed in prevalenza ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge, autorizzazioni temporanee in numero proporzionato alle esigenze previste.
2. Le autorizzazioni temporanee, denominate “T” e numerate progressivamente, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita di volta in volta sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio.
3. L’autorizzazione temporanea consente l’immatricolazione di una sola autovettura la quale deve avere le caratteristiche stabilite all’art. 28 del presente regolamento ed essere dotata dei contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diversi rispetto alle normali autovetture taxi.

Art. 6 – Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’ esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 7 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto secondo quanto previsto dal successivo art. 23; Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o la autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l’autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. Il conferimento è consentito previa presentazione all’ufficio competente, dei seguenti documenti:
a. copia dell’atto costitutivo dell’ organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l’ attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
b. copia dell’atto di conferimento della licenza o dell’ autorizzazione debitamente registrato;
c. copia della iscrizione a ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L’ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sulla licenza o autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell’ art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all’ufficio competente dal rappresentante legale dell’ organismo collettivo interessato, allegando copia dell’ atto costitutivo o dell’ atto di variazione di tale organismo.

Art. 8 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea e uso collettivo del taxi

I veicoli immatricolati in servizio di taxi ed in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l’ espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui al precedente art. 3 comma 5, nell’ ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Responsabile del competente settore comunale, qualora il titolare di licenza o di autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell’ atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l’ Amministrazione Comunale. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri con l’obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per gli utenti. Nel caso di attivazione di servizi taxi a carattere collettivo, gli stessi verranno disciplinati dall’Amministrazione Comunale con apposita regolamentazione.

Art. 9 – Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni NCC possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Umbria, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell’ utente ovvero l’inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l’ autorizzazione verso qualunque destinazione.
3. La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio comunale è facoltativa.
4. E’ consentito all’utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento (piazza o altro luogo pubblico per i taxi, rimessa per il noleggio con conducente) in base ad una semplice richiesta per l’ immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.
5. La prenotazione del servizio di taxi è vietata. La prenotazione di chiamata per i taxi è consentita quando sia indirizzata al servizio di radiotaxi.

CAPO III del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Organici delle licenze e delle autorizzazioni

1.Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e sentita la Commissione di cui all’art. 2 e sono relativi a:
-servizio di taxi
-servizio di noleggio con conducente
Gli organici sono così fissati, tenuto conto di un orizzonte temporale decennale del presente regolamento:
– n. 45 licenze per il servizio taxi
– n. 62 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

CAPO IV del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 11 – Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l’esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi durante la selezione. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b. essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Perugia;
c. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;
d. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio nel caso di assegnazione della licenza o autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
e. avere la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale, di una rimessa, intesa come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L’idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata in merito alle disposizioni antincendio, igienico sanitarie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.
f. non avere trasferito ad altri l’autorizzazione di noleggio con conducente o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell’ambito di Comuni diversi;
g. non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 6, comma 2, del presente regolamento.
h. non aver superato il cinquantesimo anno di età alla data di scadenza del bando.
2. Per l’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è altresì necessario essere iscritti all’Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.
3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio. Nel caso di assegnazione di licenza o autorizzazione il candidato dovrà dichiarare l’impegno all’elezione della propria residenza nell’ambito del territorio della Provincia di Perugia.

Art. 12 – Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell’ottenimento del titolo autorizzatorio:
a. l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c. p.;
b. l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
– 27.12.1956, n. 1423 ”Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità”,
– 31.05.1965, n. 575”Disposizioni contro la mafia” e successive modifiche ed integrazioni;
c. l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d. l’essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e salvi i casi di riabilitazione;
e. l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio di taxi o dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Perugia, che da parte di altri Comuni.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 13 – Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito ad un pubblico concorso per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso viene approvato e pubblicato a cura del dirigente competente per la durata di trenta giorni.
La pubblicità dell’avviso è effettuata mediante:
– pubblicazione dell’avviso contenete gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale – concorsi ed esami – e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
– pubblicazione dell’avviso integrale all’albo pretorio del Comune, nelle pubbliche vie e nel sito Internet dell’Ente;
– trasmissione dell’avviso integrale alla Regione dell’Umbria ed al Centro per l’impiego competente;
– comunicazione ad un congruo numero di comuni della regione dell’Umbria;
– comunicazione della pubblicazione del bando alle organizzazioni sindacali aziendali.
3. I soggetti interessati possono concorrere all’ assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l’assegnazione risultino ancora disponibili licenze o autorizzazioni, si provvede all’ approvazione di un nuovo bando entro 12 mesi dalla scadenza del precedente. Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine di 12 mesi, a discrezione del Responsabile del settore comunale competente, su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di licenza o autorizzazione.

Art. 14 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l’assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
a. la forma del concorso che dovrà essere per esame e titoli;
b. numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
c. i requisiti richiesti per l’ ammissione e per l’ assegnazione;
d. l’ indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
e. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
f. il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie di esame;
g. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna
f. il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l’ utilizzo della graduatoria.

Art. 15 – Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni il dirigente di Settore nomina una apposita Commissione di concorso, compreso il segretario verbalizzante, inquadrato almeno nella categoria C, così composta:
a. il Responsabile del servizio competente, che la presiede;
b. due membri interni scelti tra persone esperte del ramo.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio competente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

Art. 16 – Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

1. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande inoltrate per l’ assegnazione della licenza di taxi o dell’ autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite all’art. 17 provvede all’espletamento delle prove concorsuali e a formulare la graduatoria di merito distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente.
2. Nell’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali nell’ordine:
a. avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi , oppure, avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo;
b. in subordine, avere svolto l’ attività di conduzione alla guida per analogo periodo in imprese di trasporto operanti in Italia o in altro Stato dell’Unione Europea. Nell’ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo continuativo più lungo. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:
a. la conoscenza di una lingua europea oltre all’italiano
b. il titolo di studio
c. l’età dell’aspirante, privilegiando la minore età del candidato.

La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all’ Albo Pretorio del Comune ed ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 17 – Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Comune di Perugia, nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste dall’apposito bando, indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza.
2. Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:
a. dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
b. dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai sensi dell’art. 16;
c. dichiarazione d’impegno all’acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo idoneo in caso di assegnazione della licenza;
d. certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta. La sottoscrizione non necessita di autentica.

Art. 18 – Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all’ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 11, comma 1 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a,b,c,f, già documentati o autocertificati all’atto di presentazione della domanda.
3. Qualora l’ interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione o della licenza che passerà in capo al successivo concorrente della graduatoria approvata.
4. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di NCC provvede il Responsabile del servizio competente, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.
5. Le licenze e le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo utilizzato per il rispettivo servizio. Nel caso di autorizzazione NCC deve essere altresì indicata l’ ubicazione della rimessa.
6. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o in seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza od autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 19 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell’ atto autorizzatorio.

Art. 20 – Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o della autorizzazione, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di altri sessanta giorni solo in presenza di certificazione medica attestante l’ impossibilità ad iniziare il servizio, o qualora l’ assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO VI del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Modalità per il trasferimento dei titoli

Art. 21 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l’ autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda ed il loro trasferimento è disposto dal Comune su comunicazione del titolare, a persona da questi designata, che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che inoltri apposita domanda.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione o alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:
a. sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l’immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell’ autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell’ art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l’esercizio dell’attività fino al rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto allo aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all’Ufficio Provinciale M.C.T.C..
7. Il rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza e l’ esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall’art. 11 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 12 del presente regolamento ed alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 28.

Art. 22 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l’autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
a. la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
b. l’eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’ esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell’ autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell’attività da parte degli altri aventi diritto;
c. la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l’autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio;
d. la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell’esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti.
Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell’ erede minore, del dodicesimo mese successivo all’età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.
3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la autorizzazione o la licenza ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dai commi 1, e 2, dell’art. 17 del presente regolamento, indicante altresì i dati del veicolo che intende utilizzare.
4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 23 – Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) qualora l’ impresa sia costituita ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell’ impresa familiare, nonché l’effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all’ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
a. atto registrato comprovante la costituzione dell’impresa familiare o la sua modifica;
b. copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
c. autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b), f), g) ed all’ insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’ art. 12 del presente regolamento.
3. L’Ufficio comunale competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all’annotazione del collaboratore familiare sull’autorizzazione o sulla licenza.
4. La non conformità dell’attività svolta alle forme previste dall’art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l’immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull’autorizzazione o sulla licenza.
5. Lo scioglimento dell’ impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull’autorizzazione o sulla licenza.
6. I titolari di licenza per l’esercizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi per l’intero o parziale orario lavorativo da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fermo restando quanto previsto all’art. 6, lettera a) della legge 4 agosto 2006 n. 248, qualora:
a. sussistano motivi di salute, gravidanza e puerperio certificati dal medico di base, o di inabilità temporanea certificata dall’autorità sanitaria competente territorialmente;
b. il titolare sia chiamato alle armi;
c. si intendano effettuare periodi di ferie, che non possono comunque essere di durata superiore a 30 giorni all’anno;
d. sia sospesa o ritirata temporaneamente la patente di guida;
e. al titolare siano conferiti incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.
7. La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi e comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.
8. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’ esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell’ art. 22, comma 2, lettera d) del presente regolamento.
9. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o con un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 21/92.
10. Il titolare della licenza per il servizio di taxi, prima dell’ inizio del periodo di sostituzione alla guida, trasmette all’ ufficio comunale competente apposita comunicazione indicante:
– i motivi della sostituzione,
– la durata della sostituzione,
– il nominativo del sostituto,
accompagnata da una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il possesso dei requisiti prescritti da parte del sostituto e l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di lavoro autonomo di cui al comma 9 del presente articolo.
11. Copia della comunicazione e delle dichiarazioni suddette, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’ufficio comunale, devono essere allegate alla licenza per il periodo della sostituzione.
12. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

CAPO VII del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Obblighi, diritti e divieti per i conducenti

Art. 24 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio con conducente hanno l’obbligo di:
a. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
b. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
c. tenere nel veicolo l’ autorizzazione di NCC o la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
d. presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
e. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
f. consegnare all’Ufficio di Polizia Municipale di Perugia, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
g. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
h. caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
i. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
j. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
k. compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell’ Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
l. comunicare all’ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell’ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
m. comunicare all’ufficio comunale competente, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
n. comunicare all’ufficio comunale competente i casi di incidente stradale che impediscono l’esercizio dell’attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.
3. L’esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l’obbligo:
a. di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
b. di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.
3. Oltre agli obblighi di cui al comma 1, l’esercente il servizio di taxi ha l’obbligo:
a. di aderire ad ogni richiesta di trasporto nell’ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
b. di avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;
c. di essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;
d. di tenere esposto il tariffario all’interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
e. di azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;
f. di rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
g. di rispondere ad una sola chiamata per volta;
h. di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;
i. di chiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.
l. di tenere esposto all’interno del veicolo uno schema riassuntivo degli obblighi e diritti del conducente, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
m. di non aderire a richieste che determinino l’inosservanza delle norme del Codice della Strada;

Art. 25 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l’ espletamento del servizio di taxi o di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:
a. chiedere all’utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l’utente, o l’utente stesso risulti notoriamente insolvente;
b. rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
c. rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
d. rifiutare di attendere il cliente quando l’attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
e. rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta o assimilabili;
f. rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
g. rifiutare il servizio quando l’utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
h. esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.
2. In particolare il conducente del servizio taxi ha diritto di:
a. rifiutare la corsa all’utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
b. rifiutare la corsa a coloro che, in occasione di precedenti servizi, abbiano arrecato danno al veicolo o siano risultati insolventi o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c. esigere, qualora l’utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
d. rifiutare l’intera corsa che comporti, presumibilmente, l’allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
e. rifiutare il servizio quando l’utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi facendolo sostare per oltre 20 minuti e togliendo così agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio. Tale facoltà non può essere, tuttavia, applicata nei casi di utenti che presentino difficoltà di deambulazione.

Art. 26 – Divieti per i conducenti

1. E’ fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:
a. fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
b. fumare o consumare cibo durante la corsa;
c. usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
e. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
f. applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
g. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
h. trasportare i propri animali;
i. consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
j. esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
k. deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
l. esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
m. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.
2. In particolare agli esercenti il servizio di taxi è vietato:
a. provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
b. accettare prenotazioni in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono;
c. sollecitare l’utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
d. iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
e. effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;
f. accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si sta già prestando servizio con un utente;
g. ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per l’attività non inerente il servizio;
h. far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio;
i. caricare l’utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
l. utilizzare apparecchiature telefoniche portatili per ricevere prenotazioni del servizio.

Art. 27 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all’esercizio dell’attività, resta a carico del titolare della licenza o dell’autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

Art. 28 – Caratteristiche dei veicoli – Tassametro per il servizio di taxi

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:
a. avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c. avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell’ utente anche con l’installazione di portabagagli all’esterno del veicolo;
d. essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
e. essere muniti di motore omologato Euro 4 o successivi o di motore a basso impatto ambientale (metano, gas, elettrico) ; le autovetture adibite al servizio taxi o noleggio con conducente dovranno uniformarsi alla presente disposizione nei seguenti termini: entro due anni dall’esecutività del presente regolamento se munite di motore euro 2 o inferiori; entro quattro anni se munite di motore euro 3;
f. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
a. portare una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura “NCC”, lo stemma del Comune ed il numero dell’autorizzazione.
3. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono altresì:
a. essere muniti di tassametro omologato, attraverso la cui sola lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
b. portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura “Taxi”;
c. avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19/11/1992;
d. essere muniti di apposita targa riportante lo stemma comunale e la denominazione “COMUNE DI PERUGIA – SERVIZIO PUBBLICO TAXI” nonché il numero della licenza;
4. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a. funzionare per l’inserimento della relativa tariffa anche con parametri diversi sulla base di un’eventuale zonizzazione del territorio.
b. indicare l’esatto importo in Euro.
5. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente che l’utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
6. Il tassametro deve essere installato a norma di legge per consentire le opportune verifiche da parte degli organi competenti.
7. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all’adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al precedente comma 6.
8. Il tassametro deve altresì:
a. essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio;
b. essere bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall’utente, dando però tempo all’utente di verificarne l’importo;
c. indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
9. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
10. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base all’ approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente ed in ogni caso l’importo richiesto dovrà corrispondere al 70% circa della tariffa ufficiale.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale installare, a proprie spese, dispositivi di localizzazione dei veicoli, al fine di monitorare la conduzione del servizio.

Art. 29 – Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione può procedere alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’ attività e indicate al precedente art. 28.
2. Successivamente all’immatricolazione si provvede ad annotare il numero di targa sulla licenza o sulla autorizzazione.

Art. 30 – Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l’ esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 26.
2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l’ obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all’orario indicato.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.

Art. 31 – Autovetture di scorta

Su istanza dei soggetti titolari di licenza taxi o degli organismi associativi di cui all’art. 7 della legge n. 21/92 può essere concessa una licenza (fino a 39 licenze attive) o due licenze (oltre 39 licenze attive) per l’immatricolazione di vetture taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all’utilizzo della propria autovettura per:
a. guasto meccanico;
b. incidente;
c. furto o incendio.
L’ufficio comunale competente concede l’autorizzazione preventiva all’utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma precedente; l’autorizzazione deve essere custodita sull’autovettura di scorta per essere esibita alle autorità di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito e contiene i seguenti dati:
a. generalità del richiedente;
b. generalità o ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta;
c. numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
d. numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
e. periodo di validità.
Il Consorzio tassisti assegna l’autovettura nel rigoroso rispetto dell’ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate (dati anagrafici del richiedente e periodo di validità dell’autorizzazione comunale) in apposito registro.
Al tassista cui sia stata assegnata un’auto di scorta è vietato l’uso della propria vettura. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 21/1992, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell’articolo 9 della predetta legge.
Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla “A.S”. Unitamente ai segni distintivi di cui all’art. 27, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione “Auto di scorta” con caratteri alti mm. 80.
La licenza per il taxi di scorta decade al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a. mancata acquisizione del veicolo entro sessanta giorni dall’assegnazione del titolo;
b. mancato pagamento della tassa di proprietà o dell’assicurazione dell’autovettura destinata a taxi di scorta;
c. mancato rispetto dell’ordine di precedenza nell’assegnazione del taxi di scorta così come previsto al comma 3;
d. violazione del divieto di commercializzazione e trasferimento di licenze per auto di scorta così come previsto al comma 6.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 32 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l’utente dovrà pagare soltanto l’importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all’utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Art. 33 – Servizio di radio telefono

1. Il servizio di taxi deve svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio, i cui oneri sono a carico esclusivo degli operatori.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l’utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all’ utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono può esercitarsi il servizio di prenotazione di chiamata di cui al precedente art. 9, comma 5.

CAPO IX del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 34 – Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente presso le rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.
2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all’uopo predisposti dall’Amministrazione Comunale che ne cura l’allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada.
3. E’ facoltà del Comune l’interdizione dall’uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l’eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.
4. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l’ordine d’arrivo.
La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
E’ possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l’ordine di arrivo.
5. E’ consentito all’utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l’immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 35 – Trasporto delle persone portatrici di handicap

1. Ai sensi dell’art.14 comma 1 della L. 21/92, i servizi di taxi e di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l’obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
3. I titolari di licenza e di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 36 – Ferie, assenze ed interruzione dell’attività

Turni ed orari del servizio di taxi
1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
2. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 48 ore successive dal suo inizio direttamente all’Ufficio comunale competente.
3. Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con gli operatori del settore, con apposita ordinanza. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato. La turnazione deve riportare chiaramente anche l’abbinamento tra taxi ed area di sosta.
4. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E’ obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l’inizio di un altro.
5. E’ consentito, al termine del turno, il prolungamento dell’orario per chi si trovi primo in ciascun posteggio, fino ad un massimo di sessanta minuti.
6. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
7. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Art. 37 – Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio di taxi, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento all’andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello nazionale. Le tariffe sono ridotte nella misura del 20% qualora il servizio di trasporto venga reso a favore di una persona disabile che versi in situazione riconosciuta di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi eventualmente determinati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno dell’autovettura.
4. I conducenti devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative al contante. Entro il 31.12.2009 tutti gli operatori dovranno uniformarsi a detta modalità di pagamento alternativo, regolarmente funzionante .
5. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.
6. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all’art. 6 e nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all’art. 35 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.
7. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.

CAPO X del Regolamento taxi Perugia e Regolamento NCC Perugia – Vigilanza e sanzioni

Art. 38 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e più in generale sull’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.

Art. 39 – Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti alla U. O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità.

Art. 40 – Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione e della licenza

1. Il responsabile del competente ufficio comunale procede, sentita la Commissione di cui all’art. 2 per il servizio taxi, alla sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione e della licenza rilasciate ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5.
2. L’autorizzazione e la licenza è sospesa dal responsabile del competente ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento, per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:
a. contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;
b. sia sostituito da altri nel servizio fuori dai casi previsti all’art. 10, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
c. non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
d. non applichi le tariffe in vigore;
e. non mantenga l’autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro;
3. L’autorizzazione e la licenza viene revocata dal responsabile del competente ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo.
4. L’atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all’interessato entro 60 giorni dall’accertamento del comportamento inadempiente con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il responsabile del competente ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento adottato previa acquisizione di parere espresso dalla Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento per quanto concerne il servizio taxi, si pronuncia in via definitiva entro i successivi 60 giorni con notifica all’interessato.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell’autorizzazione o della licenza, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.
A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell’autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale. La decadenza e la revoca è comunicata all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.
2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all’art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:
a. ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;
b. per quanto attiene l’organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente regolamento.

Art. 42 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

SitoPrimaPagina 

ti fa trovare ai primi posti sul web da chi non conosce il tuo nome ma sta cercando prodotti o servizi come i tuoi.

RENDE MOLTO, COSTA POCO E… PAGHI DOPO!

Ad esempio, questo sito di pubblica utilità intende favorire una delle compagnie che operano meritoriamente nel trasporto di persone in città e provincia, mettendo a disposizione le pagine dedicate alle città di suo interesse.

Per ottenere massimi risultati abbiamo utilizzato un programma elettronico che assicura una perfetta leggibilità, anche dai cellulari delle tante persone che su Google trovano questa stessa pagina, cercando “regolamento taxi Perugia“, “regolamento NCC Perugia” o “licenza taxi Perugia“.

***

Siti da prima pagina – SEO – Posizionamento siti al top su Google

> Qui informazioni e contatti <

info@sitoprimapagina.it – P. IVA 02486040377

Focus di questa pagina: “regolamento taxi Perugia“, “regolamento NCC Perugia“, “licenza taxi Perugia“.