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Regolamento taxi Venezia: licenza, tariffe, caratteristiche

Regolamento taxi Venezia

Regolamento taxi Venezia
Regolamento taxi Venezia

Comune di Venezia

Regolamento per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in Venezia
(taxi e noleggio con conducente con autovettura)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 1 marzo 1999, divenuta esecutiva per decorso del termine il 04.04.1999 ed approvato con modifiche con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46150 di prot. n. 101681 de Reg. del 30.09.1999 esecutiva il 16.02.2000.

Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 14.04.2003 approvata dal C.P. con deliberazione n. 54 del 26.06.2003; deliberazione C.C. n. 62 del 26.05.2008 approvata dal C.P. con deliberazione n. 71 del 24.07.2008; deliberazione C.C. n. 77 del 24.09.2012 approvata dal C.P. con deliberazione n. 94 del 18.12.2012.

(gli articoli che riguardano esclusivamente il servizio NCC sono omessi, ma visibili cliccando qui)

Taxi Venezia
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INDICE del Regolamento taxi Venezia

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizione dei servizi

TITOLO II – CONDIZIONE DI ESERCIZIO
Art. 3 Titoli per l’esercizio dei servizi
Art. 4 Cumulo dei titoli
Art. 5 Figure giuridiche

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 7 Idoneità morale
Art. 8 Idoneità professionale

TITOLO IV – COMMISSIONE CONSUNTIVA COMUNALE
Art. 9 Commissione Consultiva Comunale – Funzioni
Art. 10 Commissione Consultiva Comunale – Funzionamento

TITOLO V – CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 11 Contingenti

TITOLO VI – RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 12 Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente
Art. 13 Bando di concorso
Art. 14 Presentazione delle domande
Art. 15 Commissione di concorso
Art. 16 Titoli valutabili o di preferenza
Art. 17 Materia d’esame
Art. 18 Validità delle graduatorie
Art. 19 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 20 Rinnovi e vidimazioni delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 21 Inizio del servizio

TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 23 Trasferibilità per causa morte del titolare
Art. 24 Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio
Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione

TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
Art. 26 Obblighi dei conducenti
Art. 27 Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi
Art. 28 Obblighi specifici per l’esercente il servizio di noleggio con conducente
Art. 29 Diritti dei conducenti
Art. 30 Divieti per i conducenti
Art. 31 Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi
Art. 32 Divieti specifici per l’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI, IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 33 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
Art. 34 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
Art. 35 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
Art. 36 Tassametro per il servizio taxi
Art. 37 Controlli sui veicoli
Art. 38 Avaria dell’autovettura
Art. 39 Servizio taxi – autovettura di scorta tecnica e di servizi vari
Art. 40 Radiotaxi

TITOLO X – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 41 Posteggi di stazionamento taxi
Art. 42 Turni e orari del servizio di taxi
Art. 43 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
Art. 44 Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 45 Tariffe
Art. 46 Autorizzazione alla sospensione dell’esercizio dell’attività
Art. 47 Servizi con caratteristiche particolari
Art. 48 Taxi collettivo
Art. 49 Riparto spese collettive taxi di categoria
Art. 50 Vigilanza

TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI
Art. 51 Sanzioni
Art. 52 Sanzioni amministrative e pecuniarie
Art. 53 Sospensione, revoca della licenza o autorizzazione
Art. 54 Decadenza della licenza o autorizzazione
Art. 55 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
Art. 56 Commissione disciplina

TITOLO XII – RECLAMI – QUALITÀ DEL SERVIZIO
Art. 57 Reclami
Art. 58 Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – taxi e noleggio con conducente con autovettura

TITOLO XIII – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 59 Norme transitorie e finali
Art. 60 Norme abrogate

TITOLO I del Regolamento taxi Venezia

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L. 21/92 e l.r. n. 22/96.
a. servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all’art. 2 della L. 21/92, all’art. 3 della l.r. n. 22/96 e all’art. 86 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92.
b. servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all’art. 3 della L. 21/92, all’art. 4 della l.r. n. 22/96 e all’art. 85 lett. b) del D.Lgs. n. 285/92.

Art. 2
Definizione dei servizi
1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e, in quanto tali, provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una clientela indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento del cliente, ovvero l’inizio del servizio, avvengono all’interno dell’area comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria all’interno dell’area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l’assenso del conducente.
3. Il servizio di noleggio con conducente…

TITOLO II del Regolamento taxi Venezia

CONDIZIONE DI ESERCIZIO

Art. 3
Titoli per l’esercizio dei servizi
L’esercizio dei servizi di taxi e noleggio con conducente con autovettura è subordinato rispettivamente a licenza o autorizzazione rilasciate secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art.4
Cumulo dei titoli
La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell’autorizzazione. E` invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni.

Art. 5
Figure giuridiche
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai fini dell’esercizio della propria attività, possono:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
d. essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2. E` consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all’ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a. atto notarile del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
b. certificato di iscrizione dell’organismo alla C.C.I.A.A. attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
c. copia dell’atto costitutivo;
d. copia dello statuto;
e. copia dell’elenco dei soci;
f. copia dell’atto registrato, attestante la disponibilità giuridica dell’autovettura;
g. copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui al presente regolamento da parte del soggetto conferito.
4. L’ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, sentite le associazioni di categoria, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto del rientro in possesso, specificando altresì che è consentito l’esercizio del servizio, fermo restando la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, in capo al conferente. Nel caso del servizio di taxi, l’autovettura alla quale si riferisce la licenza oggetto del conferimento, deve essere condotta personalmente dal titolare conferente, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 24 e 25.
5. A tal fine sulla licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell’atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l’autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non siano trascorsi almeno due anni dalla data del recesso, fermo restando il rapporto in essere con gli organismi stessi.

TITOLO III del Regolamento taxi Venezia

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Per ottenere il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:
a. essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea, fatte salve le leggi di reciprocità;
b. il possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7;
c. il possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 8;
d. essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura, per la quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione;
e. non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
f. non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
g. essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
h. Disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, nel caso di esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 7
Idoneità morale
1. Soddisfa il requisito di idoneità morale chi:
a. non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista, di cui all’art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
b. Non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
c. Non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a. da tutti i soci, in caso di società di persone;
b. dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3. Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8
Idoneità professionale
Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti, di cui all’art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia di Venezia presso la C.C.I.A.A. di Venezia; detto requisito deve essere posseduto anche dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dai collaboratori familiari.

TITOLO IV del Regolamento taxi Venezia 

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9
Commissione Consultiva Comunale – Funzioni
Ai sensi dell’art. 13, della l.r. n. 22/96, è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine:
a. emanazione di regolamenti relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea
b. determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi le servizio di noleggio con conducente
c. qualunque altra materia ed argomento, riferibile ai servizi di cui al presente regolamento, che l’Amministrazione Comunale intenda sottoporre alla Commissione stessa.

Art. 10
Commissione Consultiva Comunale – Funzionamento 
1. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente prevale;
2. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione; esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti;
3. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle commissioni consiliari.

TITOLO V del Regolamento taxi Venezia

CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.11
Contingenti
1 I servizi di taxi e di noleggio con conducente vengono espletati con i seguenti contingenti di licenze e autorizzazioni, a ciascuna delle quali corrisponde un’ autovettura: il numero di autoveicoli da destinarsi al servizio di taxi è determinato in 120, derivante dai rispettivi contingenti per le due zone del territorio comunale così come sotto indicato: n. 108 contingente della terraferma con la seguente dislocazione: distribuite negli stazionamenti di Mestre Centro, P.le Roma ed Aeroporto, prevedendo inoltre due posteggi sperimentali “senza stazionamento fisso” a Favaro Veneto, Piazza Pastrello e a Marghera, Piazza Mercato, provvisti di cartello indicatore e numero telefonico di riferimento, presso i quali la risposta alla chiamata , non verrà conteggiata dal tassametro il quale sarà azionato dalla partenza da tali summenzionati posteggi sperimentali. N. 12 contingente del Lido. Nel rispetto della quota prevista dalla L.R. n. 22/1996, art. 6, comma 2, lettera f), almeno il 5% del numero complessivo delle licenze dovrà utilizzare veicoli attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili con sistemi di ritenzione e sollevamento omologati. Al raggiungimento di tale quota si provvederà, ove necessario, all’atto dell’assegnazione di nuove licenze. Le licenze esercitate possono trasferirsi territorialmente tra le zone, unicamente in caso di scambio consensuale tra i titolari interessati; Il numero di autoveicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente è determinato dal contingente di n. 116 autorizzazioni. Il Comune qualora si rendesse necessario un aumento di contingente delle licenze, in una o più delle zone sopraindicate, prima di esperire bando di concorso, sentito in parere della Commissione Consultiva Comunale, comunicherà ai titolari di licenza taxi il quorum di aumento del contingente per zona. Ai titolari di licenza taxi è data facoltà di richiedere il trasferimento da zona a zona, nei limiti della disponibilità fino ad un massimo pari al 25% della stessa, entro trenta giorni dalla comunicazione con domanda da inoltrare al Settore Trasporti e Servizi Pubblici. Al procedimento concorsuale si darà luogo solo a conclusione del procedimento o dei procedimenti di trasferimento. Nei confronti di ogni singolo titolare di licenza non potrà darsi luogo a più di un trasferimento prima del concorso. Titoli preferenziali, nell’eventuale graduatoria per i trasferimenti, saranno l’anzianità di servizio o di età.
2. Le variazioni ai contingenti di licenze o autorizzazioni vengono determinati con deliberazione di Consiglio Comunale, su istruttoria della Commissione Comunale Consultiva e sulla base del provvedimento della Giunta Regionale, tenendo conto dei seguenti criteri ed indicatori: popolazione residente nel territorio comunale; domanda di mobilità nel Comune, servizi di trasporto pubblico locale esistente e loro integrazione con altri sistemi di trasporto, flusso turistico di cura o di soggiorno non occasionale; presenza di strutture economico-produttive; trasporto disabili garantendo una percentuale almeno pari a cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate; principali indicatori economici del territorio comunale; condizioni operative attuali del contingente esistente (viabilità, posteggi, corsie preferenziali). In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti di persone all’interno dell’area comunale, il Comune adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni per intensificare l’attività di controllo, nonché per convocare gli eventuali altri enti locali interessati al fenomeno. Per grave perturbazione del mercato si intende la presenza nello stesso di un’eccedenza, importante e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell’offerta di servizi rispetto alla domanda, che implichi una minaccia per l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un numero di imprese nel territorio comunale di trasporto persone. (Regolamento CEE 2454/92 del 23.7.92 art.8). In caso di trasferimento di ubicazione dell’attività non è possibile trasferire la titolarietà della nuova licenza per cinque anni in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del presente regolamento. (Testo approvato con deliberazione C.C. n. 62/2008, rettificata da deliberazione C.C. n. 123/2008)

TITOLO VI del Regolamento taxi Venezia

RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12
Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente
1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e colloquio a singoli, che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura e che possano gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 – 7 – 8. Nel caso previsto all’art. 5, comma 1 lettera d), il requisito di cui all’art. 8 si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore, per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procederà a indire il relativo concorso, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 9.
3. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o si è aumentato il contingente disponibile, o si è verificata, per qualsiasi motivo, la disponibilità.

Art. 13
Bando di concorso
Il bando di concorso deve prevedere:
a. il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
b. i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso;
c. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d. l’indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali, a parità di punteggio;
e. le materie d’esame
f. le modalità di utilizzo della graduatoria;
g. la durata di validità della graduatoria;
h. la votazione minima per il conseguimento dell’idoneità;
i. i criteri di attribuzione dei punteggi.

Art. 14
Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, sottoscritta secondo la normativa vigente, e in essa devono essere dichiarate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente;
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della Legge 127/1997, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti ai precedenti artt. 6 – 7 – 8 e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 127/97, viene richiesta all’interessato prima del rilascio delle licenza o autorizzazione.

Art. 15
Commissione di concorso
1. Per l’espletamento dei concorsi, di cui all’art. 12 del presente regolamento, viene nominava apposita commissione di concorso.
2. La commissione è composta da:
– Responsabile del servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
– Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato;
– Responsabile del Servizio Toponomastica o suo delegato;
– due esperti designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative;
– un esperto in materia fiscale, contabile e di organizzazione di impresa.
– un esperto designato dalle categorie dei consumatori maggiormente rappresentative, che dev’essere indicato dalle stesse entro un mese dalla pubblicazione del bando.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore al sesto livello. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.
3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa;
4. La commissione fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A/R inviata al domicilio indicato nella domanda;
5. Ogni Commissario dispone di 10 punti per l’espressione del proprio giudizio: l’eventuale giudizio positivo, ottenuto dall’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta, ove previsto, sarà tenuto in conto dalla commissione nella formulazione del giudizio complessivo;
6. Alle eventuali prove d’esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi, fatta eccezione per il Commissario esperto nelle lingue straniere qualora non richieste;
7. La commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la trasmette per l’approvazione alla Giunta Comunale.

Art. 16
Titoli valutabili o di preferenza
1. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a. l’anzianità di servizio regolarmente autorizzato in qualità di sostituto o dipendente conducente autovetture adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
b. l’anzianità di esercizio come titolare di licenza di servizio taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente;
c. l’anzianità di iscrizione al ruolo di conducenti;
d. i titoli di studio;
e. carichi di famiglia.
2. Per il concorso per il rilascio di licenza taxi il punteggio totale attribuibile viene così ripartito:
– massimo 25% ai titoli;
– massimo 70% alle prove d’esame;
– massimo 5% alle eventuale conoscenza della lingua straniera;
Per il concorso per il rilascio di autorizzazioni di servizio di noleggio con conducente…
3. L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per almeno il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale in caso di parità di punteggio, ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
3 bis. Il bando di concorso può prevedere come prescrizioni o ulteriori titoli preferenziali a parità di punteggio, l’impegno del candidato ad utilizzare veicoli per il servizio di taxi su piazza, con caratteristiche particolari e cioè:
– veicoli alimentati con carburanti alternativi e/o eco-compatibili a bassa emissione inquinante;
– veicoli, almeno nel rispetto della quota prevista dalla L.R. n. 22/1996, art. 6, comma 2, lettera f), attrezzati per il trasporto di utenti diversamente abili con sistemi di ritenzione e sollevamento omologati;
– veicoli dotati di un sistema di videosorveglianza e controllo satellitare ai fini della sicurezza complessiva del servizio;
– veicoli collegati ad un ponte radio per l’espletamento del servizio di radiotaxi che successivamente sarà connesso con il Numero unico regionale.

Art. 17
Materie d’esame
1. L’esame verterà su un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie sottoelencate:
a. regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
b. Toponomastica locale e dei principi luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
c. eventuali lingue straniere;
d. norme di legge in materia fiscale, contabile e di organizzazione di impresa.
2. Il candidato deve indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 18
Validità delle graduatorie
Le graduatorie hanno validità di due anni. Esse verranno utilizzate solo nei casi di licenze e autorizzazioni che si rendessero disponibili all’interno dei contingenti in essere alla data del concorso.

Art. 19
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1. Entro quindici giorni dall’approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze taxi o autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 26.04.92 n. 300 e al d.p.r. 09.05.94, n. 407.
3. Entro trenta giorni dal rilascio della licenza o dell’autorizzazione il titolare è tenuto a produrre copia della domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

Art. 20
Rinnovi e vidimazioni delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni sono rinnovate ogni quinquennio su domanda, previo accertamento dei requisiti previsti per il rilascio. Il quinquennio si determina dalla data del rilascio stesso e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della data prevista. Ai titolari che non abbiano richiesto il rinnovo, il Comune ne da avviso con tempestività, determinando un ulteriore termine di trenta giorni perché vi provvedano. Decorso inutilmente anche detto termine, le licenze e le autorizzazioni vengono ritirate fino al rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 54 punto 2 lettera d). Per le licenze e le autorizzazioni attualmente esercitate il quinquennio di cui al comma 1 decorre dalla data di esecutività del presente regolamento.
2. La vidimazione annuale avverrà entro il mese di marzo di ogni anno mediante la presentazione della carta di circolazione dalla quale si accerterà l’avvenuta revisione annuale dell’autoveicolo, dell’autocertificazione di cui al D.L. 499/1994 (autocertificazione antimafia), dimostrando il possesso e la validità della patente, del CAP e dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 8.

Art. 21
Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza, o dell’autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi, solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità a iniziare il servizio, nonché del tempo necessario al venir meno della causa che ha determinato l’impossibilità.

TITOLO VII del Regolamento taxi Venezia

TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22
Trasferibilità per atto tra vivi
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell’Azienda stessa o di un suo ramo.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché iscritta al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della l.r. n. 22/96, nonché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a. essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
b. aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
c. Essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L’inabilità, o l’inidoneità al servizio, di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico dell’autorità sanitaria competente territorialmente (A.S.L., Ripartizione Servizio di igiene e Sanità Pubblica), in tal caso i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro sessanta giorni, riconsegnati all’ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro un anno dall’accertamento dell’impedimento. In caso di indicazione, per la trasferibilità, di un figlio minorenne, detto termine può essere prorogato di anno in anno e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti idonei all’esercizio dell’attività, secondo quanto previsto dall’art. 23 commi 3, 4 e 7, salvo valida rinuncia, e in tal caso decade l’obbligo di consegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni avvalendosi altresì della facoltà concessa dall’art. 24 comma 1 lettera a).
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione, per l’esercizio del medesimo servizio, conseguita mediante altro trasferimento o mediante concorso pubblico anche in altro Comune.

Art. 23
Trasferibilità per causa morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione può essere trasferita agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ad un soggetto diverso, purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della l.r. n. 22/96 e presso la C.C.I.A.A. di Venezia.
2. Gli eredi, di cui al comma 1, devono comunicare al competente Ufficio comunale il decesso del titolare entro trenta giorni dall’evento.
3. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 gli eredi devono segnalare un nominativo tra i componenti del nucleo familiare che abbia espresso la volontà a subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione/i o il trasferimento della stessa ad un terzo. Nella fattispecie tutti gli altri aventi diritto, coniuge – figli maggiorenni – figli minori rappresentati dal giudice tutelare, etc., devono presentare atto di rinuncia, scritto e registrato, anche congiunto, a subentrare nell’attività.
4. A far data dalla comunicazione di cui al comma 2, nelle more della segnalazione prevista dal comma
3. gli eredi possono avvalersi per l’attività del taxi o autonoleggio da rimessa, di un soggetto anche non appartenente al nucleo familiare, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della l.r. n. 22/96, avvalendosi della licenza o autorizzazione/i di cui era titolare il de cuius.
5. L’indicato, in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di taxi o di autonoleggio, deve subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione entro sei mesi a far data dalla segnalazione prevista al comma 3.
6. L’indicato, privo di requisiti prescritti per subentrare nella titolarità della licenza o autorizzazione, deve provvedere ad acquisirli entro il termine massimo di anni due.
7. L’erede minore, se indicato, agirà sotto tutela e dovrà regolare la propria posizione, rispetto ai requisiti, entro i due anni successivi al compimento dell’età minima necessaria per l’acquisizione delle abilitazioni professionali.
8. Nei periodi di cui ai precedenti comma 6 e 7, concessi all’indicato per rendere la propria figura atta a subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione, lo stesso potrà avvalersi, per la guida dell’autovettura, di terze persone iscritte nel ruolo dei conducenti e in possesso di tutti i requisiti. Nel corso dello stesso periodo, l’indicato potrà trasferire ad altro soggetto la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, purché questi risulti in possesso dei requisiti per l’esercizio del servizio taxi o autonoleggio con conducente.
9. Il mancato subentro o trasferimento o la mancata designazione, nei termini previsti dai precedenti commi, verranno considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o autorizzazione con conseguenza di decadenza del diritto del titolo, fatti salvi i casi di impossibilità da imputarsi a cause di forza maggiore dimostrata.
10. L’evento per mortis causa o invalidità permanente dell’indicato, prima del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, previa rinuncia dell’indicato del diritto acquisito in presenza di invalidità permanente, determineranno l’annullamento dell’iter percorso.
11. In forza del recitato cui al comma 10, per tutti coloro che al momento dell’evento siano rappresentati nel nucleo familiare, sorgerà il diritto, ex novo, di iniziare la procedura per subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione nelle forme e nei modi enunciati dal presente art. 23.
12. In assenza di eredi, al momento dell’evento per mortis causa di un soggetto titolare della licenza o dell’autorizzazione, queste ultime saranno poste a disposizione del competente Ufficio Comunale.

Art. 24
Sostituzione alla guida del taxi o dell’autovettura da noleggio.
1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio. Per i titolari di licenza taxi la sostituzione può avvenire nell’ambito orario del turno integrativo, ove previsto, o nell’orario del turno assegnato.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Venezia e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituito alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la normativa vigente.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. E` consentito ai titolari di licenza o autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di soci in possesso di Partita Iva, o di dipendenti, subordinati o parasubordinati, degli organismi economici di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) e c) della legge 21/92.
6. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione deve presentare la comunicazione preventiva di sostituzione alla guida all’Ufficio competente. La comunicazione deve contenere, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al ruolo, il possesso dei requisiti prescritti, l’osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3. 4 e 5. Il titolare dovrà trasmettere copia protocollata della comunicazione alle Associazioni di categoria. L’amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche e di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti. Copia della comunicazione deve essere conservata a bordo dell’autovettura ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 25
Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari ed affini, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. L’istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica; nei rapporti esterni, le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell’azienda, né la qualità di co-imprenditore.
4. E` limitato ad una cerchia ben determinata di familiari e precisamente:
A. il coniuge
B. i parenti entro il terzo grado (in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti);
C. gli affini entro il secondo grado (figli procreati dal coniuge in precedente matrimonio, suoceri, generi, nuore, cognati).
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l’impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità e a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di uno o più familiari per l’esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura può essere attivata trasmettendo all’Ufficio comunale competente la seguente documentazione:
A. copia documento di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
B. dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione), che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell’impresa familiare;
C. dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 08.08.94, n. 490 (autocertificazioni antimafia);
D. certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
E. copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
F. copia posizione INAIL;
G. autocertificazione dalla quale risulti che il collaboratore non sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, ovvero che dimostri l’intervenuta riabilitazione.
7. L’Ufficio comunale, per quanto di competenza, richiede l’attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l’Ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta.
9. Ogni modifica, o cessazione del rapporto di impresa familiare, deve essere comunicato entro trenta giorni dall’evento. In occasione del rinnovo della licenza o autorizzazione si applica, relativamente ai requisiti, quanto previsto dall’art. 20.

TITOLO VIII del Regolamento taxi Venezia

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26
Obblighi dei conducenti.
I conducenti (titolari e sostituti o collaboratori) degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
a. presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza l’autoveicolo;
b. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c. caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l’autovettura;
d. entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l’accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell’autovettura, alle condizioni del fondo stradale, in zone ove vigano particolari norme e vincoli inerenti alla circolazione e alla copertura assicurativa dei circolanti;
e. applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
f. compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti o funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g. conservare nell’autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l’autorizzazione comunale all’esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
h. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i. tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
l. al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l’interno dell’autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all’Ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente Ufficio comunale;
m. trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall’art. 169 comma 6 del D.lgs. n. 285/92 e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
n. comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
o. in caso di sequestro dell’autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana.

Art. 27
Obblighi specifici per l’esercizio il servizio taxi.
Oltre agli obblighi di cui all’art. 26 l’esercente il servizio taxi ha l’obbligo di:
a. aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente con destinazione in ambito comunale, entro il numero di passeggeri consentito dall’omologazione dell’autovettura;
b. avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne, quando l’autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
c. essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
d. richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
e. curare che il tassametro sia funzionante e tarato sulle tariffe vigenti;
f. rispettare i turni di servizio assegnati.

Art. 28
Obblighi specifici per l’esercente il servizio di noleggio con conducente…

Art. 29
Diritti dei conducenti.
1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l’espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a. essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
b. richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito;
c. rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall’art. 26 comma 1 lettera m) del presente regolamento.
2. In particolare il taxista ha diritto di:
a. Rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidenze alterazione;
b. Rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all’autovettura o sia risultato insolvibile;
c. Il conducente ha la facoltà di cessare un servizio e di esigere la quota segnata dal tassametro, quando il passeggero lasci l’automobile all’entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di giardini, di teatri e di altri locali di pubbliche riunioni. Qualora il cliente richieda di trattenere in servizio l’autoveicolo, il conducente ha il diritto a richiedere oltre alla quota indicata dal tassametro, il corrispettivo di un’ora di fermata, salvo conguaglio alla fine del servizio. Trascorsa l’ora l’autista non sarà tenuto ad attendere ulteriormente il cliente.

Art. 30
Divieti per i conducenti.
E’ fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:
a. fermare l’autovettura ed interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore, o di evidente pericolo;
b. deviare di propria iniziativa e senza il consenso dei passeggeri, dal percorso eventualmente stabilito all’atto della definizione del servizio;
c. far salire sull’autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d. fumare e mangiare durante la corsa;
e. chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f. togliere, ovvero occultare, i segni distintivi di riconoscimento dell’autovettura;
g. ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h. esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti in materia;
i. usare verso i clienti e i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
l. trasportare, durante il servizio, animali di loro proprietà;
m. consentire, durante il servizio, la conduzione dell’autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto personale addetto alla manutenzione del mezzo.

Art. 31
Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi.
Oltre ai divieti di cui all’art. 30, all’esercente il servizio taxi è fatto divieto di:
a. mangiare durante la sosta all’interno dell’autovettura;
b. adibire l’autovettura a vendita ambulante di merci;
C. provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
d. sollecitare l’utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;

Art. 32
Divieti specifici per l’esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente…

TITOLO IX  del Regolamento taxi Venezia

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 33
Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture.
Le autovetture adibite al servizio di taxi e di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
a. avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, come emanati da apposito decreto del Ministro dei trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92.

Art. 34
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di taxi.
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 33, le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
a. avere idonea agibilità;
b. avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
c. essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
d. essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all’art. 36 del presente regolamento;
e. avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e da questa ben visibile sia dal sedile anteriore che posteriore;
f. essere di colore bianco;
g. recare all’esterno degli sportelli anteriori e nella parte posteriore un contrassegno indicante il numero della licenza, la scritta Comune di Venezia e relativo stemma, la scritta “servizio pubblico”, secondo il tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
h. recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura “taxi”;
i. recare, se collegate ad un ponte radio o altri sistemi di telecomunicazione, ben visibile sui parafanghi anteriori il contrassegno di riconoscimento con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati;
2. Con ordinanza del Sindaco potranno essere individuate apposite fasce e/o stemmi identificativi e di distinzione del Servizio Taxi del Comune di Venezia, definendone forma, immagine, colore e posizionamento.

Art. 35
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente…

Art. 36
Tassametro per il servizio di taxi.
1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche:
a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e la base chilometrica per il servizio extraurbano;
b. indicare l’esatto importo.
2. Il tassametro deve essere collocato interamente alla vettura in modo tale che sia l’autista che il/i cliente/i possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente Ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all’adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
a. essere posto in azione solo al momento in cui l’autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l’autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
b. indicare gli eventuali supplementi stabiliti nella tariffa.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l’importo della corsa in base all’approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
8. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all’Ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Art. 37
Controlli sui veicoli.
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell’immissione in servizio, a controllo da parte del competente Ufficio comunale, onde accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 33, 34 e 35 del presente regolamento. Il competente Ufficio comunale, per l’esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell’autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall’Ufficio comunale, di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell’Ufficio comunale competente.

Art. 38
Avaria dell’autovettura.
1. Qualora per avaria dell’autovettura o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo all’importo maturato al verificarsi dell’evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 39
Servizio Taxi – autovetture di scorta tecnica e di servizi vari
1. Al fine di soddisfare particolari esigenze dell’utente e ridurre i costi del servizio, il Comune potrà autorizzare un numero di autovetture eccedenti quelle risultate dal contingente determinato, che faranno capo solo ed esclusivamente alle cooperative taxi per i servizi di cui al comma successivo.
2. Il servizio avrà carattere eccezionale e temporaneo per corrispondere a richieste comprovate di scorta tecnica: trasporto collettivo di persone, trasporto di beni strumentali delle cooperative, in Nome e per Conto delle stesse e trasporto di soggetti portatori di handicap. Per il trasporto di soggetti disabili non deambulanti n. 5 automezzi di cui al presente articolo vengono attrezzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di allestimento ed approvazione di veicoli attrezzati per il trasporto disabili. Detti automezzi sosterranno nei posteggi di stazionamento ove vi è maggiore domanda di servizio.
3. Le cooperative taxi dovranno fornirsi di un parco autovetture corrispondente al numero di cui al comma 1) atte a garantire i servizi recitati al comma 2).
4. Con propria deliberazione la Giunta Comunale determinerà le formalità di assegnazione delle autorizzazioni, le modalità di controllo sull’uso delle stesse, onde evitare abusi, garantendo in particolare l’utilizzo di dette autovetture esclusivamente da parte dei titolari licenze taxi, soci di cooperative o loro sostituti e alle sostituzioni delle autovetture corrispondenti alle licenze.
5. Le autovetture, ferme per i motivi di cui al comma 1), potranno essere sostituite per il solo periodo di fermo o trasporto con autovetture aventi tutti i requisiti di forma e di sostanza, che caratterizzano l’attuale taxi da piazza omologato dal Comune di Venezia, previa comunicazione tempestiva fatta a mezzo fonogramma seguito da comunicazione scritta anche a mezzo fax;
6. Tale autovetture chiamate di scorta e in servizio dovranno essere identificate dalle lettere alfabetiche indicate nella speciale autorizzazione.
7. Al titolare del servizio, che non possa avvalersi delle autovetture di cui al comma 5, è consentito sostituire la propria autovettura, esclusivamente per tutta la durata del fermo tecnico o del servizio cui è chiamato, con altra avente tutte le caratteristiche d’idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, fermo restando la tempestiva comunicazione indicata al comma 5.

Art. 40
Radiotaxi.
1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotaxi cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radiotaxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell’autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell’autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.
3. L’accesso al servizio mediante radiotaxi, potrà comportare un supplemento tariffario nella misura stabilita dall’apposita commissione tariffe prevista dal presente regolamento.

TITOLO X del Regolamento taxi Venezia

MODALITA` PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 41
Posteggi di stazionamento taxi.
1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all’uopo predisposte e individuate a mezzo apposita ordinanza sentita la Commissione Consultiva Comunale. Spettano esclusivamente al Comune l’allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/92.
2. I taxisti devono prendere posto con la autovettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E` tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall’ordine sopradetto. E` altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E` facoltà del Comune l’interdizione dall’uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l’eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico, sentita la Commissione Consultiva Comunale.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un’ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila nello spazio loro assegnato dagli agenti municipali secondo l’ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l’ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l’autovettura.
5. E` consentito l’accesso al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista, durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l’immediata prestazione.
6. Il servizio di taxi ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti l’uscita dei passeggeri (art. 11 comma 4, L. 21/92).

Art. 42
Turni ed orari del servizio di taxi.
1. L’Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, sentito il parere obbligatorio non vincolante delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, stabilisce il numero e l’ubicazione dei posteggi, il numero delle autovetture presenti in ogni posteggio e l’orario di stazionamento.
2. La Categoria provvederà autonomamente, mediante apposita organizzazione per turni e stazionamento, al rispetto di quanto previsto nell’ordinanza al comma precedente, garantendo l’accesso al servizio di tutti i titolari di licenza.
3. In circostanze particolari e/o di emergenza determinate da eventi gravi e/o imprevedibili, l’organizzazione del lavoro potrà essere modificata autonomamente dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio competente della variazione e delle sue motivazioni.
4. I taxisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. Art. 43 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente.
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all’interno delle rispettive rimesse, poste nel territorio del Comune di Venezia presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1), in accordo con le Associazioni sindacali di Categoria maggiormente rappresentative, può essere prevista la sosta delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente in prossimità del porto, dell’aeroporto e della stazione ferroviaria e in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4 della l.r. n. 22/96, purché detta attesa avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell’ambito territoriale del Comune di Venezia, detti luoghi di attesa saranno individuati e delimitati con apposita Ordinanza.

Art. 44
Trasporto di soggetti portatori di handicap.
1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l’accesso agli autoveicoli, fermo restando, per il servizio di taxi, quanto previsto dall’art. 39.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non deambulanti devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del d.p.r. 24.04.78, n. 384.

Art. 45
Tariffe
1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano nell’ambito dell’intero territorio comunale e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, vengono stabilite con delibera del Comune di Venezia, previo parere della Commissione Comunale Consultiva, in relazione ai costi di esercizio. I costi di esercizio fanno riferimento a quelli indicati nell’art. 2425 e 2425/bis del Codice Civile.
2. Le tariffe per i supplementi, per i servizi diurni e notturni, per i servizi festivi, per i servizi notturni festivi, da e per l’aeroporto, per trasporto bagagli, scii ed animali di proprietà di passeggeri, verranno proposti al Comune di Venezia dalla Commissione di cui sopra. E` fatto d’obbligo al conducente di trasportare gratuitamente cani da guida per i ciechi.
3. Le tariffe per il servizio urbano possono essere differenziate per ciascuna delle tre zone di servizio specificate all’art. 11 lettera a) del presente regolamento. Le tariffe taxi saranno sottoposte a revisione annuale e comunque potranno subire una modifica in misura non inferiore al tasso di inflazione stabilito dall’indice ISTAT nazionale.
4. I rappresentanti delle Associazioni di Categoria presenti nella Commissione Comunale Consultiva, possono, in sede di materia tariffaria e in accordo con la categoria rappresentata, delegare altra persona a svolgerne funzioni.
5. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune di Venezia, previo parere della Commissione Comunale Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.
6. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto, deliberate dall’autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno della vettura, anche nelle lingue straniere indicate nel provvedimento di approvazione delle tariffe stesse.

Art. 46
Autorizzazione alla sospensione dell’esercizio dell’attività
Ogni cinque anni, su richiesta, può venire concessa dalla Amministrazione Comunale una sospensione di esercizio della licenza o dell’autorizzazione della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio di taxi o dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 47
Servizi con caratteristiche particolari.
1. In particolari condizioni, per particolari esigenze o nei confronti di particolari categorie di utenza, possono essere effettuati servizi di taxi con caratteristiche particolari.
2. Le modalità di effettuazione di questi servizi e gli accordi che ad essi sottostanno tra i titolari di licenza taxi e l’Amministrazione Comunale o soggetti terzi interessati a detti servizi, dovranno assicurare gli elementi essenziali che caratterizzano il servizio, quali la garanzia dello stesso e lo svolgimento a tariffa.

Art. 48
Taxi collettivo
1. Il Comune, sentita la Commissione Comunale Consultiva, individua appositi spazi e le infrastrutture logistiche, situati nei punti cospicui di interscambio tra le varie modalità di trasporto presenti nel territorio.
2. In tale struttura è consentita nei modi più opportuni una canalizzazione collettiva dei potenziali utenti, che intendano usufruire del servizio taxi a tariffa determinata e a frequenza stabilita;
3. Tale facoltà e l’uso degli spazi assegnati, è consentita anche agli organismi associativi nei quali i titolari di licenza taxi sono associati.
4. Il Comune determina, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva, su richiesta degli organismi associativi, le tariffe e le condizioni di trasporto del servizio offerto.

Art. 49
Riparto spese collettive taxi di categoria.
Tutti i titolari di licenza taxi devono concorrere in misura paritaria agli oneri derivanti dalla occupazione del suolo pubblico necessario all’espletamento del servizio.

Art. 50
Vigilanza.
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI del Regolamento taxi Venezia

ILLECITI E SANZIONI

Art. 51
Sanzioni.
Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie ai sensi della l.r. n. 22/96.

Art. 52
Sanzioni amministrative pecuniarie.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui all’art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla l.r. 22/96.

Art. 53
Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione.
1. L’autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
a. non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
b. non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c. contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
d. sostituisce altri nel servizio o si fa sostituire abusivamente;
e. non inizia il servizio entro il termine stabilito dall’autorizzazione o licenza;
f. interrompe il servizio senza giustificato motivo;
g. non applica le tariffe in vigore;
h. contravviene all’obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all’interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l’accertamento, previa proposta della Commissione di disciplina di cui all’art. 56, fissa le sanzioni da comminare all’autore della violazione.
4. La sospensione della licenza o dell’autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E` facoltà del Comune sospendere la licenza o l’autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all’art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell’autorizzazione essa deve essere riconsegnata all’ufficio comunale competente.
7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l’avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 54
Decadenza della licenza o autorizzazione
1. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art. 10, dispone la decadenza della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b. morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all’art. 23 del presente regolamento;
c. alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
d. mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni nell’arco di un anno;
e. quando il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui agli artt. 6 – 7 – 8 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dall’art. 22 di questo regolamento.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l’adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all’iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 55
Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.
In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 56
Commissione disciplina
Per l’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei titolari di autorizzazione a svolgere servizio di noleggio con conducente con autovettura e dei titolari di licenza di taxi e dei sostituti, il Comune si avvale della Commissione di disciplina così composta:
1. Il Direttore del Settore Trasporti e SS.PP. o Dirigente da lui delegato che la presiede;
2. Comandante Vigili Urbani o Dirigente da lui stesso delegato;
3. Un rappresentante o un supplente nominato, per la durata di un anno, dalle organizzazioni di categoria.
La Commissione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
Il provvedimento disciplinare sarà comunicate all’interessato mediante notifica a mezzo del messo comunale, ai membri della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza nella stessa misura stabiliti per i componenti le Commissioni Consiliari.
Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione. 

TITOLO XII del Regolamento taxi Venezia

RECLAMI – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 57
Reclami
1. I clienti possono segnalare eventuali remami circa il servizio prestato attraverso le autorità preposte.
2. Il Sindaco, o suo delegato, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo ed esperita ogni attività istruttoria ritenuta necessaria nei modi e nei termini di cui all’art. 53 del presente regolamento, provvede, se del caso, all’applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe e essere esposto a bordo dell’autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 58
Carta della mobilità
Servizi del Settore Trasporti – taxi e noleggio con conducente con autovettura
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di taxi a di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela per quantificare gli elementi indicatori della qualità.
2. I tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato. In collaborazione con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII del Regolamento taxi Venezia

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59
Norme Transitorie e finali
1. Tutte le situazioni e contenziosi in essere difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno fatti rientrare nelle norme dello stesso, regolarizzate e sanate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all’art. 13 sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.
3. Ai fini del rinnovo di cui all’art. 20, all’entrata in vigore del presente regolamento, il quinquennio di validità si calcola a partire dalla data dell’ultimo rinnovo precedente il regolamento stesso.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 60
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a. il regolamento Comunale per il servizio di taxi da piazza di cui alla deliberazione consiliare n. 726 del 30.7.1979
b. il regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente su gomma approvato con deliberazione consiliare n. 1145 del 21.12.1981.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

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